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In anteprima, una sintesi
delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale
italiana e comunitaria.
Contingenti R. P. Cinese
Con regolamento ce n. 650/2001 la commissione ce ha fissato le
procedure per la ridistribuzione delle quote non utilizzate dei
contingenti quantitativi dell’anno 2000, relativi a taluni prodotti
(calzature, stoviglie, vasellame) originari della r. p. cinese, la cui
importazione nella comunita’ e’ tuttora sottoposta a restrizioni
quantitative. le istanze per la partecipazione al riparto andranno
prodotte, per quanto riguarda l’Italia, al ministero del commercio
con l’estero, secondo le modalita’ riportate nel comunicato
diramato dallo stesso dicastero e pubblicato nella GU n. 83 del 9
aprile 2001 (regime app. b 743).
Con comunicazione n. 2001/c 103 (regime a 62) la commissione
ce ha stabilito le modalita’ procedurali concernenti la gestione dei
contingenti quantitativi applicabili, nel corso del 2001, ai medesimi
prodotti originari della r. p. cinese (calzature, stoviglie,
vasellame) la cui importazione e’ disciplinata dal regolamento ce n.
1355/2000 (regime a 54).
Relazioni con la Birmania
Con posizione comune n. 2001/284/pesc del 9 aprile 2001, il
consiglio UE, persistendo il regime repressivo tuttora al potere in
birmania/myanmar, ha prorogato sino al 29 ottobre 2001 l’operativita’
della posizione comune n. 96/635/pesc, base giuridica del regolamento
ce n. 1081/2000 (legislazione d 300-75), con cui sono state a
suo tempo vietate le forniture, dirette o indirette, di attrezzature
militari e repressive nonche’ congelati tutti i capitali detenuti
all’estero dalle autorita’ governative birmane.
Normativa fitosanitaria
La GU n. 69 del 23 marzo 2001 pubblica il decreto 26 gennaio 2001,
con cui il ministro delle politiche agricole e forestali ha adottato
misure fitosanitarie d’emergenza contro la propagazione
dell’organismo nocivo smith pseudomonas solanacearum, per quanto
riguarda l’importazione di patate dall’Egitto, in applicazione del
decreto 31 gennaio 1996 (regime f 151), concernente la
protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio
della repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai
prodotti vegetali.
Accise
Con decisione 2001/224/ce (mercato unico 242) il
consiglio UE ha autorizzato gli stati membri, in deroga alle vigenti
disposizioni comunitarie sull’ armonizzazione delle accise, ad
applicare aliquote ridotte ovvero esenzioni d’accisa su determinati
oli minerali, sulla base di elencazioni strutturate per singoli paesi.
per l’Italia, le deroghe si riferiscono - per un periodo di cinque
anni - agli oli minerali impiegati da forze armate, mezzi pubblici,
ambulanze ed aerei; ad idrocarburi di scarto o riciclati nonche’ per
utilizzi particolari con limitazioni geografiche (Gorizia, Udine,
Trieste, Valle d’Aosta, Friuli, Calabria e Sardegna) e - per un solo
biennio - al gasolio usato come carburante per i trasporti su strada.
Inoltre, con decisione 2001/226/ce (mercato unico 242-2) lo
stesso consiglio UE ha autorizzato la repubblica italiana ad applicare
un’aliquota ridotta d’accisa alle emulsioni acqua/gasolio e
acqua/olio combustibile pesante, dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre
2005.
Promozione delle esportazioni
La GU n. 72 del 27 marzo 2001 pubblica la deliberazione n. 149/2000
(legislazione cc 120-20), con cui il comitato interministeriale
per la programmazione economica (CIPE) ha disposto uno stanziamento
straordinario di venti miliardi di lire per il sostegno degli
investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella repubblica
federale di Jugoslavia. la gestione di detto stanziamento e’
demandata alla Societa’ Italiana per le Imprese all’estero (Simest
spa), istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 (legislazione cc
75), mentre le modalita’ di utilizzo sono state stabilite con
decreto del ministero del commercio con l’estero 31 gennaio 2001,
pubblicato nella GU n. 87 del 13 aprile 2001 (legislazione cc
120-26).
Con deliberazione n. 148/2000 (legislazione cc 120-20) lo
stesso CIPE, al fine di favorire l’internazionalizzazione del
sistema della logistica italiana, ha istituito, presso il ministero
del commercio con l’estero, un “tavolo interministeriale” di
consultazione e coordinamento relativo all’incidenza dei servizi di
logistica sull’internazionalizzazione del sistema delle imprese, cui
parteciperanno i ministeri degli affari esteri, delle finanze,
dell’industria, dei trasporti, dei lavori pubblici e delle
comunicazioni.
la gu n. 74 del 29 marzo 2001 riporta la deliberazione n. 147/2000
con cui il CIPE ha
individuato i paesi in relazione ai quali il ministero del commercio
con l’estero potra’ assegnare, nel 2001, i contributi per progetti
di collaborazione previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212 (legislazione
cc 80). tali paesi, precedentemente limitati all’area
dell’Europa centro-orientale, sono i seguenti: Albania, Algeria,
Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto,
Estonia, Fed. Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia,
Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Rep. Ceca, Rep.
Fed. Yugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina,
Ungheria E Uzbekistan. per la sola rep. Fed. Yugoslava
l’assegnazione dei contributi potra’ avvenire anche con
riferimento all’anno 2000.
Ricostruzione dei Balcani
con legge 21 marzo 2001, n. 84 (legislazione cc 120-21) sono
state emanate disposizioni per la partecipazione italiana al processo
di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei paesi dell’area
balcanica, sulla base di priorita’ geografiche e settoriali che
verranno successivamente definite da un comitato intergovernativo
appositamente istituito.
in particolare, si segnala uno stanziamento di centoventi miliardi
di lire per il triennio 2001-2003, gestito dal ministero degli affari
esteri, per progetti di cooperazione allo sviluppo nonche’
l’assegnazione di duecento miliardi di lire per il biennio
2001-2002, affidati al ministero del commercio con l’estero, per la
realizzazione di attivita’ di promozione e sviluppo delle imprese,
parte dei quali riservati a regioni, province e comuni.
Operazioni in oro
Con circolare 28 marzo 2001, pubblicata nella gu n. 91 del 19
aprile 2001 (legislazione b 104) l’ufficio italiano dei cambi
ha diramato istruzioni per la compilazione e l’inoltro elettronico
delle dichiarazioni riguardanti le operazioni di commercio di oro,
d’importo pari o superiore a 20 milioni di lire, previste dalla
legge 17 gennaio 2000, n. 7 (legislazione a 83), in sintonia
con la vigente normativa antiriciclaggio dei capitali
La rubrica è redatta
in collaborazione con Editrice
Commercio Estero - ROMA
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