\ Il Mensile di Informazione \ Giugno 2001 \Tools: Novità Commercio Estero

 

 In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

Contingenti R. P. Cinese

Con regolamento ce n. 650/2001 la commissione ce ha fissato le procedure per la ridistribuzione delle quote non utilizzate dei contingenti quantitativi dell’anno 2000, relativi a taluni prodotti (calzature, stoviglie, vasellame) originari della r. p. cinese, la cui importazione nella comunita’ e’ tuttora sottoposta a restrizioni quantitative. le istanze per la partecipazione al riparto andranno prodotte, per quanto riguarda l’Italia, al ministero del commercio con l’estero, secondo le modalita’ riportate nel comunicato diramato dallo stesso dicastero e pubblicato nella GU n. 83 del 9 aprile 2001 (regime app. b 743).

Con comunicazione n. 2001/c 103 (regime a 62) la commissione ce ha stabilito le modalita’ procedurali concernenti la gestione dei contingenti quantitativi applicabili, nel corso del 2001, ai medesimi prodotti originari della r. p. cinese (calzature, stoviglie, vasellame) la cui importazione e’ disciplinata dal regolamento ce n. 1355/2000 (regime a 54).

 

Relazioni con la Birmania

Con posizione comune n. 2001/284/pesc del 9 aprile 2001, il consiglio UE, persistendo il regime repressivo tuttora al potere in birmania/myanmar, ha prorogato sino al 29 ottobre 2001 l’operativita’ della posizione comune n. 96/635/pesc, base giuridica del regolamento ce n. 1081/2000 (legislazione d 300-75), con cui sono state a suo tempo vietate le forniture, dirette o indirette, di attrezzature militari e repressive nonche’ congelati tutti i capitali detenuti all’estero dalle autorita’ governative birmane.

 

Normativa fitosanitaria

La GU n. 69 del 23 marzo 2001 pubblica il decreto 26 gennaio 2001, con cui il ministro delle politiche agricole e forestali ha adottato misure fitosanitarie d’emergenza contro la propagazione dell’organismo nocivo smith pseudomonas solanacearum, per quanto riguarda l’importazione di patate dall’Egitto, in applicazione del decreto 31 gennaio 1996 (regime f 151), concernente la protezione contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

 

Accise  Con decisione 2001/224/ce (mercato unico 242) il consiglio UE ha autorizzato gli stati membri, in deroga alle vigenti disposizioni comunitarie sull’ armonizzazione delle accise, ad applicare aliquote ridotte ovvero esenzioni d’accisa su determinati oli minerali, sulla base di elencazioni strutturate per singoli paesi. per l’Italia, le deroghe si riferiscono - per un periodo di cinque anni - agli oli minerali impiegati da forze armate, mezzi pubblici, ambulanze ed aerei; ad idrocarburi di scarto o riciclati nonche’ per utilizzi particolari con limitazioni geografiche (Gorizia, Udine, Trieste, Valle d’Aosta, Friuli, Calabria e Sardegna) e - per un solo biennio - al gasolio usato come carburante per i trasporti su strada.

Inoltre, con decisione 2001/226/ce (mercato unico 242-2) lo stesso consiglio UE ha autorizzato la repubblica italiana ad applicare un’aliquota ridotta d’accisa alle emulsioni acqua/gasolio e acqua/olio combustibile pesante, dal 1° ottobre 2000 al 31 dicembre 2005.

 

Promozione delle esportazioni

La GU n. 72 del 27 marzo 2001 pubblica la deliberazione n. 149/2000 (legislazione cc 120-20), con cui il comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) ha disposto uno stanziamento straordinario di venti miliardi di lire per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella repubblica federale di Jugoslavia. la gestione di detto stanziamento e’ demandata alla Societa’ Italiana per le Imprese all’estero (Simest spa), istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 (legislazione cc 75), mentre le modalita’ di utilizzo sono state stabilite con decreto del ministero del commercio con l’estero 31 gennaio 2001, pubblicato nella GU n. 87 del 13 aprile 2001 (legislazione cc 120-26).

 

Con deliberazione n. 148/2000 (legislazione cc 120-20) lo stesso CIPE, al fine di favorire l’internazionalizzazione del sistema della logistica italiana, ha istituito, presso il ministero del commercio con l’estero, un “tavolo interministeriale” di consultazione e coordinamento relativo all’incidenza dei servizi di logistica sull’internazionalizzazione del sistema delle imprese, cui parteciperanno i ministeri degli affari esteri, delle finanze, dell’industria, dei trasporti, dei lavori pubblici e delle comunicazioni.

la gu n. 74 del 29 marzo 2001 riporta la deliberazione n. 147/2000 con cui il  CIPE ha individuato i paesi in relazione ai quali il ministero del commercio con l’estero potra’ assegnare, nel 2001, i contributi per progetti di collaborazione previsti dalla legge 26 febbraio 1992, n. 212 (legislazione cc 80). tali paesi, precedentemente limitati all’area dell’Europa centro-orientale, sono i seguenti: Albania, Algeria, Armenia, Azerbaijan, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Egitto, Estonia, Fed. Russa, Georgia, Kazakistan, Kirghizistan, Lettonia, Libia, Lituania, Macedonia, Marocco, Moldova, Polonia, Rep. Ceca, Rep. Fed. Yugoslava, Romania, Slovacchia, Slovenia, Tunisia, Ucraina, Ungheria E Uzbekistan. per la sola rep. Fed. Yugoslava l’assegnazione dei contributi potra’ avvenire anche con riferimento all’anno 2000.

Ricostruzione dei Balcani

con legge 21 marzo 2001, n. 84 (legislazione cc 120-21) sono state emanate disposizioni per la partecipazione italiana al processo di stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo dei paesi dell’area balcanica, sulla base di priorita’ geografiche e settoriali che verranno successivamente definite da un comitato intergovernativo appositamente istituito.

in particolare, si segnala uno stanziamento di centoventi miliardi di lire per il triennio 2001-2003, gestito dal ministero degli affari esteri, per progetti di cooperazione allo sviluppo nonche’ l’assegnazione di duecento miliardi di lire per il biennio 2001-2002, affidati al ministero del commercio con l’estero, per la realizzazione di attivita’ di promozione e sviluppo delle imprese, parte dei quali riservati a regioni, province e comuni.

 

Operazioni in oro

 Con circolare 28 marzo 2001, pubblicata nella gu n. 91 del 19 aprile 2001 (legislazione b 104) l’ufficio italiano dei cambi ha diramato istruzioni per la compilazione e l’inoltro elettronico delle dichiarazioni riguardanti le operazioni di commercio di oro, d’importo pari o superiore a 20 milioni di lire, previste dalla legge 17 gennaio 2000, n. 7 (legislazione a 83), in sintonia con la vigente normativa antiriciclaggio dei capitali

 

La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA

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