\ Commercio Estero \ Novembre 2002

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

IMPORTAZIONE DI PRODOTTI TESSILI

Con Comunicato n. 845254 dell' 11 ottobre 2002, il Ministero delle Attività Produttive ha reso noto che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie sul regime di importazione dei prodotti tessili (REGIME A 253) e delle intese bilaterali sottoscritte con l’Unione Europea, le autorità della R. p. cinese si sono impegnate ad accordare una preferenza nel rilascio dei certificati di esportazione agli operatori comunitari che avranno preventivamente manifestato il loro interesse ad acquistare prodotti tessili cinesi nel corso del 2003.

Le imprese interessate a beneficiare di dette riserve industriali dovranno presentare formale istanza allo stesso Dicastero delle Attivita' Produttive entro il 16 dicembre 2002. 
Con Regolamento CE n. 1753/2002 la Commissione CE, in applicazione della clausola di "flessibilità' straordinaria" richiesta dalla Repubblica indiana, ha autorizzato il trasferimento di quote contingentali tra categorie tessili tuttora sottoposte al regime dell' autorizzazione, ai sensi dell' articolo 7 del Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), relativo alle importazioni nella Comunita' di prodotti tessili originari dei Paesi terzi.

In particolare, e' stata autorizzata, per l' esercizio contingentale 2002 concernente l' India, la riduzione di una quota di 550.000 kg relativamente alla categoria 3 (tessuti di fibre tessili sintetiche in fiocco) a fronte di un corrispondente aumento di 880.000 pezzi riguardanti la categoria 6 (calzoncini, shorts e pantaloni). 

IMPORTAZIONE DI AGLIO

Con Regolamenti CE n. 1868, n. 1869 e n. 1870/2002, del 18 ottobre 2002, la Commissione CE ha fissato, per il periodo dal 1° dicembre 2002 al 28 febbraio 2003, le percentuali di riduzione che saranno applicate per il rilascio dei titoli di importazione di aglio nel quadro dei contingenti comunitari disciplinati dal Regolamento CE n. 565/2002 (REGIME B 169), concernente il regime comune di importazione di aglio dall’ Argentina, dalla R. p. cinese e dai restanti Paesi terzi. 

SCAMBI DI SOTTOPRODOTTI ANIMALI

Con Regolamento CE n. 1774/2002 il Parlamento Europeo ed il Consiglio UE hanno approvato norme sanitarie concernenti i sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, al fine di evitare i rischi che tali materiali potrebbero comportare per la salute pubblica e per gli animali, completando il quadro giuridico della disciplina comunitaria in tema di tutela sanitaria e veterinaria sugli scambi di animali e di prodotti animali (REGIME Parte F). 
Detto Regolamento, in attuazione dal 1° maggio 2003, si applichera’ sia sul piano nazionale (trasporto, manipolazione, smaltimento, ecc.) sia sul piano degli scambi intracomunitari e, in taluni casi, anche per quanto concerne le esportazioni ed il transito. 

RELAZIONI CON L’ AFGHANISTAN

Con Regolamento CE n. 1823/2002 dell' 11 ottobre 2002 e con Regolamento CE n. 1893/2002 del 23 ottobre 2002, la Commissione CE ha modificato, per la quinta e sesta volta, l’ Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita’ associate ai talibani afghani. 
In particolare, si segnala l’ aggiornamento, sulla base delle più recenti determinazioni dell’ apposito Comitato per le sanzioni, dell’elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all’ estero. 

RELAZIONI CON LA BIRMANIA

Con Posizione comune n. 2002/757/PESC il Consiglio UE, persistendo il regime repressivo tuttora al potere in Birmania/Myanmar, ha prorogato sino al 29 aprile 2003 l'operatività della Posizione comune n. 96/635/PESC, base giuridica del Regolamento CE n. 1081/2000 (LEGISLAZIONE D 300-75), con cui sono state a suo tempo vietate le forniture, dirette o indirette, di attrezzature militari e repressive, nonché congelati tutti i capitali detenuti all'estero dalle autorità governative birmane, delle quali, peraltro, e’ stato predisposto l’ elenco aggiornato. 

RELAZIONI CON LA R. D. DEL CONGO

Con Posizione comune n. 2002/829/PESC (REGIME App. C 181) il Consiglio UE, al fine di sostenere l’ attuazione dell’ accordo di Lusaka sul processo di pacificazione locale, ha vietato la fornitura di armi, munizioni, equipaggiamenti militari e paramilitari alla Repubblica democratica del Congo, fatta eccezione per le forniture non letali utilizzate dal personale delle Nazioni Unite e dagli operatori umanitari e fatta anche eccezione per le attrezzature per lo sminamento. 

STATISTICHE INTRACOMUNITARIE

Con Regolamento CE n. 1835/2002, la Commissione CE, nel quadro del cosiddetto programma "Slim" sulla semplificazione della legislazione per il mercato interno, ha modificato il Regolamento CE n. 1901/2000 (M. UNICO 353), concernente l' applicazione del Regolamento CEE n. 3330/91 (M. UNICO 341), riguardante le rilevazioni statistiche degli scambi commerciali tra Stati membri. 
In particolare, è stato stabilito che gli Stati membri, che in settori di interesse nazionale desiderassero disporre di informazioni statistiche piu' dettagliate di quelle risultanti dall' applicazione della regolamentazione comunitaria, potranno organizzare autonomamente la rilevazione di tali informazioni, a condizione che lascino agli operatori economici obbligati alla segnalazione statistica la scelta di utilizzare la vigente nomenclatura combinata (N.C.) ovvero suddivisioni supplementari. 

GEO-NOMENCLATURA 2003

Con Regolamento CE n. 1799/2002 (REGIME A 35), la Commissione CE ha adottato il nuovo elenco concernente la nomenclatura dei Paesi, sia terzi sia comunitari, da utilizzarsi nelle statistiche del commercio estero ovvero degli scambi tra i quindici Stati membri, nel corso del 2003. 
Le nuove disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2003, anche se gli Stati membri potranno utilizzare i codici numerici a tre cifre fino all’ attuazione delle norme riguardanti la revisione del Documento Amministrativo Unico (DAU), di cui agli Allegati 37 e 38 delle Disposizioni di attuazione del Codice doganale comunitario approvate con Regolamento CEE n. 2454/93 (TARIFFA E 151). 

La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA    www.commercioestero.it - edicomes@tin.it

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