\ Commercio Estero \ Novembre 2001

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

IMPORTAZIONE  PRODOTTI  TESSILI

Con Comunicato n. 600353 del 4 ottobre 2001, il Ministero delle Attività Produttive, che ha assorbito le competenze del Ministero del Commercio con l’Estero, ha reso noto che, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie sul regime di importazione dei prodotti tessili (REGIME A 253) e delle intese bilaterali sottoscritte con l’Unione Europea, le autorità della R. P. cinese e del Vietnam si sono impegnate ad accordare una preferenza nel rilascio dei certificati di esportazione agli operatori comunitari che avranno manifestato il loro interesse ad acquistare prodotti tessili dai due Paesi.

Riguardo alle materie prime (seta greggia, cascami di seta, peli fini, angora e cachemire), sia la Cina sia il Vietnam, pur trattandosi di prodotti non soggetti a quote di importazione, si sono impegnati a prendere in considerazione le richieste comunitarie a condizioni non meno favorevoli di quelle applicate alle imprese cinesi e vietnamite.

Con Regolamento CE n. 1850/2001 la Commissione CE ha disposto l’apertura di contingenti quantitativi straordinari per l’importazione di prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunità Europea, in aggiunta alle quote annuali previste dal Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), concernente il regime comune di importazione dei prodotti tessili.

In particolare, si segnala l’approvazione di contingenti quantitativi supplementari di prodotti tessili originari di: Bielorussia, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan e Vietnam, in occasione della Fiera commerciale di Berlino, in programma l’ 8 e il 9 novembre 2001.

IMPORTAZIONE  NOCCIOLE

Con Regolamento CE n. 1972/2001 (REGIME APP B 750) l’immissione in libera pratica nella Comunità di nocciole sgusciate di cui al codice della nomenclatura combinata (N.C.) 0802 2200, originarie della Turchia, è stata subordinata alla presentazione in dogana di un titolo di importazione rilasciato dalle competenti autorità dei quindici Stati membri (per l’ Italia, il Ministero delle Attività Produttive, già Commercio con l’Estero, D. G. Politica Commerciale).

Detto Regolamento, in vigore dall’11 ottobre 2001, si applicherà sino al 31 agosto 2002.

CONTINGENTI  R.  P.  CINESE

Con Regolamento CE n. 1995/2001 la Commissione CE ha stabilito i coefficienti di aumento e di riduzione che saranno applicati, nel corso del 2002, per l’assegnazione delle quote di importazione riguardanti i prodotti originari della R. P. cinese (calzature, stoviglie, vasellame) la cui importazione nella Comunità è tuttora sottoposta ad autorizzazione, ai sensi del Regolamento CE n. 520/94 (REGIME A 43).

NORMATIVA  FITOSANITARIA

La G.U. n. 232 del 5 ottobre 2001 pubblica il Decreto 4 agosto 2001, con cui il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha modificato diversi Allegati del Decreto 31 gennaio 1996 (REGIME F 153), concernente misure di protezione fitosanitaria contro l’introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.

In particolare, si segnala il recepimento nella normativa nazionale della Direttiva n. 2001/32/CE, per quanto concerne gli elenchi degli organismi nocivi e delle zone comunitarie oggetto di particolare protezione.

ACCISE

Con Decreto-legge 1° ottobre 2001, n. 356 (MERCATO UNICO 324-1), sono stati disposti interventi urgenti in materia di imposte di fabbricazione e di consumo (altrimenti dette accise) sui prodotti petroliferi, applicate sia sul piano interno sia nei confronti dei prodotti di importazione.

Le principali innovazioni riguardano: le aliquote di accisa su taluni prodotti (benzine, oli minerali, emulsioni, gasolio, gas metano); il trattamento fiscale concernente particolari regimi agevolativi; la tassazione del gas metano per usi civili e le agevolazioni sul gasolio per autotrazione impiegato nel settore dell’ autotrasporto.

DICHIARAZIONI  DOGANALI

Con Circolare n. 46/D del 9 ottobre 2001, l’Agenzia delle Dogane del Ministero dell’Economia e delle Finanze, in vista dell’adeguamento all’Euro dei tracciati relativi alle dichiarazioni doganali presentate su supporto magnetico o tramite il servizio telematico (c.d. E.D.I., Electronic Data Interchange) ha disposto la variazione dei relativi messaggi in tempo reale (input), modificando in tal senso le vigenti disposizioni in materia (MERCATO UNICO 1201).

Dette modifiche entreranno in vigore dal 1° gennaio 2002.

SANZIONI  CONTRO  I  TALIBAN

Con Regolamenti CE n. 1996/2001 e n. 2062/2001 la Commissione CE ha modificato gli Allegati I e VI del Regolamento CE n. 467/2001 (LEGISLAZIONE D 300-89), concernente nuove misure restrittive nei confronti della fazione afgana Taliban, in aggiunta alle sanzioni già adottate con Posizione comune n. 1999/727 (LEGISLAZIONE D 300-66).

In particolare, si segnala l’aggiornamento dell’elenco delle persone, entità ed organismi contigui ad Osama Bin Laden, colpiti dal congelamento dei capitali, oltre che la modifica dell’elenco delle organizzazioni e delle agenzie umanitarie esentate dal divieto di volo sul territorio afgano.

Si ricorda, peraltro, che -a livello nazionale -le disposizioni sanzionatorie per le violazioni alle restrizioni comunitarie in questione sono state adottate con Decreto- legge 28 settembre 2001, n. 353 (LEGISLAZIONE D 300-93), attualmente in fase di conversione in legge.

RIMPATRIO  ATTIVITÀ  FINANZIARIE

Con Circolare n. R.V. 2001/1 del 16 ottobre 2001 (LEGISLAZIONE B 288), l’Ufficio Italiano dei Cambi ha fornito istruzioni per l’effettuazione delle segnalazioni ai fini statistici di bilancia dei pagamenti relativamente al rimpatrio delle attività finanziarie detenute all’estero da persone fisiche, enti non commerciali e associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia, secondo quanto previsto dal Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350 (LEGISLAZIONE D 300-94), con cui è stato incentivato -nel quadro del passaggio all’Euro -il rientro dei capitali detenuti all’estero, in esenzione dalle rilevazioni fiscali previste dal Decreto-legge n. 167/1990 (LEGISLAZIONE A 85).

Le disposizioni in parola si applicano dal 1° novembre 2001 al 28 febbraio 2002

La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA    www.commercioestero.it - edicomes@tin.it

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