\ Commercio Estero \ Marzo 2003

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

RIMPATRIO ATTIVITA' FINANZIARIE

Con Legge 21 febbraio 2003, n. 27 (LEGISLAZIONE D 300-107), è stato convertito, con modifiche, il Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, con cui erano stati riaperti dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, i termini previsti dalla Legge 23 novembre 2001, n. 409 (LEGISLAZIONE D 300-94), concernente l' incentivazione del rientro dei capitali detenuti all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia.
Si evidenziano, peraltro, diverse modifiche in sede di conversione in legge, rispetto all'articolato del Decreto-legge, tra cui si segnalano l' introduzione di quattro nuovi articoli, riguardanti le attivita' regolarizzate e successivamente rimpatriate, gli adempimenti degli intermediari finanziari e la compensazione delle somme restituite e delle eccedenze di versamento.

TRATTATO DI NIZZA

E' entrato a tutti gli effetti in vigore il 1° febbraio 2003 il Trattato sull' Unione europea, firmato a Nizza il 26 febbraio 2001, dato che l' ultimo strumento di ratifica dei quindici Stati membri e' stato depositato il 18 dicembre 2002. Lo hanno segnalato le competenti istituzioni comunitarie, che hanno anche precisato che, a partire da tale data, la Gazzetta ufficiale delle Comunita' europee assumerà la denominazione di Gazzetta ufficiale dell' Unione europea. 

IMPORTAZIONE PRODOTTI TESSILI


Con Regolamento CE n. 138/2003, il Consiglio UE ha introdotto diverse modifiche al Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), concernente il regime comune di importazione dei prodotti tessili originari dei Paesi terzi. 
Tra le innovazioni piu' importanti si evidenziano:
- l' abolizione di qualsiasi restrizione quantitativa, licenza o requisito amministrativo per l' importazione di campioni commerciali di valore trascurabile, utilizzati solamente per procurare ordinazioni, e di campioni destinati ad esposizioni o a manifestazioni promozionali;
- la definizione di disposizioni particolari per tener conto della recente adesione all' Organizzazione Mondiale del Commercio (OMC) della R. p. cinese, nei confronti della quale potranno essere applicate sino al 31 dicembre 2008 misure di salvaguardia specifiche.

ESPORTAZIONE PRODOTTI "DUAL USE"

Con Regolamento CE n. 149/2003, il Consiglio UE ha modificato il Regolamento CE n. 1334/2000 (REGIME C 153), istitutivo di un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (vale a dire ad utilizzo misto, sia civile, sia militare, quali, ad esempio, apparati per telecomunicazioni, attrezzature nucleari, materiale navale, avionico e spaziale), rivedendone tutti i relativi Allegati, incluso l'Allegato I, concernente l'elenco dettagliato dei beni "dual use", per tener conto della piu' recente evoluzione degli accordi internazionali sul controllo di tali prodotti (Intesa di Wassenaar, del Gruppo Australia e degli Accordi di non proliferazione nel settore missilistico).

FLORA E FAUNA MINACCIATE DI ESTINZIONE

Con Regolamento CE n. 349/2003 (REGIME F 296-2), la Commissione CE ha approvato il nuovo elenco delle specie di flora e fauna la cui introduzione nella Comunita', benche' autorizzata dalla regolamentazione internazionale, e' sospesa ad ulteriore tutela delle specie minacciate di estinzione protette dalla Convenzione di Washington (CITES), recepita nell' 
ordinamento giuridico comunitario con Regolamento CE n. 338/97 (REGIME F 265).
Il nuovo Regolamento sostituisce il Regolamento CE n. 2087/2001, precedentemente applicato ed ora abrogato.

RELAZIONI CON L' IRAQ

Con Regolamento CE n. 208/2003, il Consiglio UE, tenuto conto delle ultime decisioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha modificato il Regolamento CE n. 2465/96 (REGIME App. B 714), relativo all' interruzione delle relazioni economiche e finanziarie con l' Iraq, approvando la nuova modulistica da utilizzare sia per l' ottenimento delle autorizzazioni di esportazione, in deroga all' embargo tuttora in essere, da parte delle competenti Autorità nazionali (per l' Italia, il Ministero delle Attivita' Produttive), sia per le autorizzazioni di pagamento dei relativi corrispettivi, tramite l' apposito conto corrente dell' Ufficio del programma Iraq (OIP) delle Nazioni Unite. 

CONGELAMENTO DEI CAPITALI TALIBANI

Con Regolamenti CE n. 215/2003, n. 244/2003, n. 342/2003 e n. 350/2003, la Commissione CE ha modificato l' Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l' aggiornamento, sulla base delle più recenti determinazioni dell' apposito Comitato per le sanzioni, dell'elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all' estero. 

RELAZIONI CON LO ZIMBABWE

Con Regolamento CE n. 313/2003, il Consiglio UE, visto il persistere delle gravi violazioni dei diritti umani e delle liberta' fondamentali perpetrate dal governo dello Zimbabwe, ha prorogato sino al 20 febbraio 2004 il Regolamento CE n. 310/2002 (REGIME APP.C 177), con cui erano state vietate le esportazioni, dirette o indirette, di materiali e attrezzature repressive ed era stato disposto, altresì, il divieto di consulenze e assistenza connesse ad attivita' militari e stabilito, infine, il congelamento dei capitali detenuti all'estero dalle personalità governative locali e da persone fisiche o giuridiche ad esse collegate.

SOSPENSIONI DAZIARIE

Con Regolamento CE n. 150/2003 (TARIFFA O 11), il Consiglio UE, considerato l' interesse di sicurezza degli Stati membri e le necessita' di approvvigionamento comunitario, ha stabilito la sospensione autonoma della riscossione dei dazi doganali della tariffa doganale comune relativamente a talune armi ed attrezzature ad uso militare, importate dalle Autorita' nazionali incaricate della difesa militare.
Risultano inseriti in tale elenco agevolativo armi ed attrezzature dei seguenti capitoli tariffari: 28, 36/39, 42, 49, 56, 61/63, 65, 73, 76, 84, 85, 87/90, 93 e 94.

FINANZIAMENTO CREDITI EXPORT

Con Circolare n. 1/2003 (LEGISLAZIONE C 70), la Societa' per le Imprese all'Estero, SIMEST SPA, istituita con legge 24 aprile 1990, n. 100 (LEGISLAZIONE C 61), ha divulgato le nuove condizioni di intervento per le operazioni di sconto a tasso fisso da praticarsi al credito agevolato all'esportazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 143/98 (LEGISLAZIONE C 31). I relativi "minimum premium benchmark", stabiliti in detta Circolare sulla base dei tassi di attualizzazione semestrali OCSE, saranno applicati alle operazioni di sconto relativamente agli impegni assunti sino al 14 luglio 2003.


La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA    www.commercioestero.it - edicomes@tin.it

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