\ Commercio Estero \ Marzo 2002

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

RELAZIONI CON LO ZIMBABWE

Con Regolamento CE n. 310/2002 del 18 febbraio 2002 (REGIME APP. C 177), il Consiglio UE, visto il persistere delle gravi violazioni dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali perpetrate dal governo dello Zimbabwe, ha vietato le esportazioni, dirette o indirette, di materiali e attrezzature che potrebbero essere utilizzate per la repressione interna disponendo, altresì, il divieto di consulenze e assistenza connesse ad attivita’ militari e stabilito, infine, il congelamento dei capitali detenuti all'estero dalle personalità governative locali e da persone fisiche o giuridiche, entita’ od organismi ad esse collegati. Tali sanzioni saranno applicate sino al 20 febbraio 2003, salvo proroghe. 

IMPORTAZIONE PRODOTTI TESSILI

Con Comunicazione n. 2002/C 29 del 1° febbraio 2002, la Commissione CE ha reso noto che, a partire dalla stessa data, sono state introdotte le licenze elettroniche per le importazioni dei prodotti tessili assoggettati al regime del "duplice controllo" e delle relative "export licences", secondo quanto disciplinato dal Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253).
Cio’ significa che per le importazioni originarie dell' India, della Corea del Sud e del Laos non sara’ piu’ necessaria la presentazione dell' originale delle licenze di esportazione cartacee per l' ottenimento delle corrispondenti licenze di importazione da parte delle competenti autorita’ dei quindici Stati membri (per l' Italia, il Ministero delle Attivita’ Produttive), le quali riceveranno direttamente da detti Paesi terzi le necessarie informazioni per via telematica. 

Si ricorda, peraltro, che oltre ai Paesi sopra menzionati, il sistema delle licenze di esportazione elettroniche introdotto nel 2001 viene attualmente applicato anche ai seguenti Paesi: Sri Lanka, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Vietnam, Russia, Nepal, Taiwan, Macao e Filippine. 

IMPORTAZIONE DIAMANTI DALLA SIERRA LEONE

Con Regolamento CE n. 303/2002 del 18 febbraio 2002, il Consiglio UE ha rinnovato sino al 5 dicembre 2002 l'operatività del Regolamento CE n. 1745/2000 (REGIME APP. B 741), con cui, in applicazione delle corrispondenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, era stata a suo tempo vietata l'importazione, diretta o indiretta, di diamanti grezzi originari o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelli scortati da un certificato di origine rilasciato dalle locali autorità governative. 

SPEDIZIONI DI SOSTANZE RADIOATTIVE 

Con Comunicazione n. 2002/C 40 del 14 febbraio 2002, la Commissione CE ha aggiornato l’elenco delle autorita’ nazionali dei quindici Stati membri competenti in materia di applicazione e gestione del Regolamento Euratom n. 1493/93 (REGIME F 599), concernente le spedizioni di sostanze radioattive tra gli Stati membri.
Per l’Italia, le relative competenze risultano ascritte al Ministero delle Attivita’ Produttive (gia’ Ministero dell’ Industria), Direzione Generale Energia e Risorse Minerarie.

PREFERENZE TARIFFARIE AI PRODOTTI TESSILI

Con tre Regolamenti in data 15 febbraio 2002 la Commissione CE ha concesso al Laos, alla Cambogia e al Nepal altrettante deroghe alle vigenti disposizioni comunitarie concernenti la definizione di "prodotti originari", ai fini dell’applicazione delle preferenze tariffarie previste dal Regolamento CE n. 2501/2001 
(TARIFFA F 5).

In relazione a cio’, le importazioni di prodotti tessili provenienti da tali Paesi potranno beneficiare, dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2004, di regole meno gravose per l’attribuzione della caratteristica di "prodotti originari" per usufruire del trattamento tariffario privilegiato concesso dalla Comunita’ alle esportazioni dei Paesi in via di sviluppo. 

CONTRIBUTI ANNUALI AI CONSORZI EXPORT 

Con Circolare 24 gennaio 2002, pubblicata nella G.U. n. 30 del 5 febbraio 2002 (LEGISLAZIONE CC 16), il Ministero delle Attivita’ Produttive ha stabilito le modalita’ procedurali che saranno adottate nel corso del 2002 per l'applicazione della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (LEGISLAZIONE CC 7), riguardante la concessione di contributi finanziari annuali ai consorzi export, costituiti tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane. 

PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI 

La G. U. n. 29 del 4 febbraio 2002 pubblica il Decreto 9 gennaio 2002, con cui, in relazione a quanto precedentemente disposto con decreto 14 febbraio 2001 (LEGISLAZIONE CC 28-50), il Ministro delle Attivita’ Produttive ha stabilito le procedure per la concessione, ai consorzi all’esportazione tra piccole e medie imprese, di contributi straordinari destinati a favorire la partecipazione alla Fiera di Osaka, in programma dal 2 al 6 maggio 2002, nel quadro dell’iniziativa "Italia in Giappone 2001". 

Ciascun consorzio, o societa’ consortile, potra’ beneficiare di contributi nella misura massima del 70% delle spese promozionali e pubblicitarie connesse alla partecipazione alla manifestazione in questione, fino a 131 milioni di lire per domanda e fino alla concorrenza delle risorse disponibili, pari a 4 miliardi di lire.

FINANZIAMENTO CREDITI EXPORT 

Con Circolare n.1/2002 (LEGISLAZIONE C 70) la Societa’ per le Imprese all’Estero, SIMEST SPA, istituita con legge 24 aprile 1990, n.100 (LEGISLAZIONE C 61), ha divulgato le nuove condizioni di intervento per le operazioni di sconto a tasso fisso da praticarsi al credito agevolato all’esportazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 143/98 (LEGISLAZIONE C 31). 
I relativi "minimum premium benchmark", stabiliti in detta Circolare sulla base dei tassi di attualizzazione semestrali OCSE, saranno applicati alle operazioni di sconto relativamente agli impegni assunti sino al 14 luglio 2002. 

RIMPATRIO ATTIVITÀ FINANZIARIE 

Con Circolare n. 10822 del 5 febbraio 2002 l’Ufficio Italiano dei Cambi ha fornito nuove precisazioni per l’effettuazione delle segnalazioni ai fini statistici di bilancia dei pagamenti per quanto riguarda il rimpatrio delle attivita’ finanziarie detenute all’estero da persone fisiche, enti non commerciali e associazioni equiparate, fiscalmente residenti in Italia, secondo quanto previsto dal Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modifiche, nella Legge 23 novembre 2001, n. 409 (LEGISLAZIONE D 300-94), con cui e’ stato incentivato nel quadro del passaggio all’ euro il rientro dei capitali detenuti all’estero, in esenzione dalle rilevazioni fiscali previste dal Decreto-legge n. 167/1990 (LEGISLAZIONE A 85). 

Sul medesimo argomento, si evidenzia che con Decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, il termine per il rimpatrio delle attività finanziarie di cui sopra e’ stato prorogato dal 28 febbraio 2002 a tutto il 15 maggio 
2002.

La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA    www.commercioestero.it - edicomes@tin.it

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