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In anteprima, una sintesi
delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale
italiana e comunitaria.
IMPORTAZIONI DALLA R. P. CINESE
Con Comunicato pubblicato nella GU n. 86 del 12 aprile 2003, il Ministero delle Attivita' Produttive ha reso noto che sono state fissate le norme per la partecipazione alla ridistribuzione dei quantitativi non utilizzati dei contingenti dell' anno 2002, relativi alle merci tuttora sottoposte a restrizioni quantitative (calzature, oggetti di porcellana e di ceramica), di cui all' Allegato II del Regolamento CE n. 519/94 (REGIME A 22), concernente il regime comune di importazione dai cosiddetti Paesi terzi in via di transizione verso l' economia di mercato.
Le relative istanze andranno presentate, via fax, alla Direzione Generale per la Politica Commerciale dello stesso Dicastero, entro il 9 maggio 2003 e regolarizzate entro il 19 maggio 2003, per consentire alla Commissione CE di stabilire, entro il 30 giugno 2003, in che misura esse potranno essere soddisfatte.
SOSTANZE DANNOSE PER L' OZONO
Con Decisione n. 2003/256/CE pubblicata nella GUCE n. L 95 dell' 11 aprile 2003, la Commissione CE ha ripartito, tra le imprese comunitarie che ne avevano fatto richiesta, le quote di importazione, per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2003, riguardanti taluni prodotti chimici (clorofluorocarburi, tetracloruro di carbonio, tricloroetano, ecc.) ritenuti dannosi per lo strato di ozono e disciplinati, sia per quanto riguarda gli scambi con l' estero sia sul piano intracomunitario, dal Regolamento CE n. 2037/2000 (REGIME F 457).
NORMATIVA FITOSANITARIA
La GU n. 89 del 16 aprile 2003 pubblica il Decreto 17 marzo 2003, con cui il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha modificato diversi Allegati del Decreto 31 gennaio 1996 (REGIME F 153), concernente misure di protezione fitosanitaria contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
In particolare, si segnala il recepimento nella normativa nazionale della Direttiva n. 2002/36/CE, del 29 aprile 2002, per quanto concerne gli elenchi degli organismi nocivi e delle zone comunitarie oggetto di particolare protezione.
RELAZIONI CON L' IRAQ
Con Comunicato pubblicato nella GU n. 92 del 19 aprile 2003, l' Ufficio
Italiano dei Cambi, in considerazione della recente evoluzione della situazione irachena, ha invitato tutti gli istituti di credito e gli intermediari finanziari a segnalare con la massima urgenza le misure tuttora in essere (incluso ammontare delle disponibilita' colpite da divieto e soggetti titolari), adottate ai sensi del Decreto-legge 6 agosto 1990, n. 220 (LEGISLAZIONE D 123), con cui erano state a suo tempo vietate tutte le transazioni concernenti beni mobili o immobili di qualsiasi natura, appartenenti alla Repubblica dell' Iraq o a qualsiasi soggetto partecipato, diretto o controllato dalla stessa.
CONGELAMENTO DEI CAPITALI TALIBANI
Con Regolamento CE n. 561/2003, il Consiglio UE, tenuto conto delle piu' recenti determinazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha modificato il Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente misure restrittive nei
confronti di determinate persone ed entita' associate ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l' introduzione di deroghe al congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie detenute all' estero da imprese e da soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, relativamente all' effettuazione di taluni pagamenti (per generi alimentari, medicinali, affitti, premi assicurativi, spese legali, servizi pubblici) che dovranno, comunque, essere sempre preventivamente
notificati all' apposito Comitato per le sanzioni.
ASSICURAZIONE CREDITI EXPORT
La GU n. 77 del 2 aprile 2003 pubblica la Deliberazione n. 126/2002 (LEGISLAZIONE C 40-1), con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha prorogato l' operativita' della Deliberazione n. 21/2002 (LEGISLAZIONE C 40-1), concernente le linee programmatiche sulla politica assicurativa del 2002, consentendo all' Istituto per i servizi assicurativi del commercio con l' estero (SACE) l' utilizzo dei massimali di un miliardo di euro ciascuno per l' assicurabilita', anche nel 2003, di rischi con garanzia sovrana nei
confronti della Libia e dell' Iran.
PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI
La GU n. 78 del 3 aprile 2003 pubblica la Deliberazione n. 127/2002 (LEGISLAZIONE CC 120-20), con cui il CIPE ha disposto che lo stanziamento straordinario di venti miliardi di lire, stabilito con Deliberazione n. 149/2000 (LEGISLAZIONE CC 120-20) per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane nella R. f. di Jugoslavia, sia esteso anche ad Albania, Bosnia e Macedonia.
La gestione di detto stanziamento e' stata demandata alla Societa' Italiana per le Imprese all' Estero (SIMEST spa), istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100 (LEGISLAZIONE CC 75), mentre le modalita' di utilizzo saranno stabilite con Decreto del Ministero delle Attivita' Produttive.
La rubrica è redatta
in collaborazione con Editrice
Commercio Estero - ROMA
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