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In anteprima, una sintesi
delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale
italiana e comunitaria.
IMPORTAZIONE PRODOTTI TESSILI
Con Comunicazione n. 2002/C 77 la Commissione CE ha reso noto che, a partire dal 1° aprile 2002, sono state introdotte nuove licenze elettroniche per le importazioni dei prodotti tessili assoggettati al regime del "duplice controllo" e delle relative "export licences", secondo quanto disciplinato dal Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253).
Cio’ significa che per le importazioni originarie della Cambogia, della Thailandia, della Malaysia e dell’ Ucraina, non sara’ piu’ necessaria la presentazione dell' originale delle licenze di esportazione cartaceo per l' ottenimento delle corrispondenti licenze di importazione da parte delle competenti autorita’ dei quindici Stati membri (per l' Italia, il Ministero delle Attivita’ Produttive) le quali riceveranno direttamente da detti Paesi terzi le necessarie informazioni per via telematica.
Si ricorda, peraltro, che oltre ai Paesi sopra menzionati, il sistema delle licenze di esportazione elettroniche introdotto nel 2001 viene attualmente applicato anche ai seguenti Paesi: Sri Lanka, Bosnia-Erzegovina, Croazia, Vietnam, Russia, Nepal, Taiwan, Macao, Filippine, India, Corea del Sud e Laos.
CONTINGENTI R. P. CINESE
Con Regolamento CE n. 637/2002 del 12 aprile 2002 la Commissione CE ha fissato le procedure per la ridistribuzione delle quote non utilizzate dei contingenti quantitativi dell' anno 2001, relativamente a taluni prodotti (calzature, stoviglie, vasellame) originari della R. p. cinese, la cui importazione nella Comunita' e' tuttora sottoposta a restrizioni quantitative, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n. 520/94 (REGIME A 43).
Le istanze per la partecipazione al riparto andranno inoltrate alle competenti autorita’ dei quindici Stati membri (per l’ Italia, il Ministero delle Attivita’ Produttive) entro le ore 15 del 13 maggio 2002.
PRODOTTI SIDERURGICI DALLA POLONIA
La GUCE n. L 87 del 4 aprile 2002 pubblica il Regolamento CE n. 570/2002, con cui il Consiglio UE ha prorogato per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2002 la validita' del Regolamento CE n. 1093/1999 (REGIME A 327), relativo all'istituzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di prodotti siderurgici (profilati di ferro o di acciai non legati) originari della Polonia, tramite il cosiddetto sistema del "duplice controllo" senza limiti quantitativi.
SOSTANZE DANNOSE PER L’ OZONO
Con Decisione n. 2002/273/CE pubblicata nella GUCE n. L 94 dell’ 11 aprile 2002, la Commissione CE ha ripartito tra le imprese comunitarie che ne avevano fatto richiesta, le quote di importazione per il periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2002, riguardanti taluni prodotti chimici (clorofluorocarburi, tetracloruro di carbonio, tricloroetano, ecc.) ritenuti dannosi per lo strato di ozono e disciplinati, sia per quanto riguarda gli scambi con l’ estero sia sul piano intracomunitario, dal Regolamento CE n. 2037/2000 (REGIME F 457).
NORMATIVA FITOSANITARIA
La GU n. 89 del 16 aprile 2002 pubblica il decreto 31 gennaio 2002, con cui il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali ha adottato misure fitosanitarie d'emergenza contro la propagazione dell'organismo nocivo Smith pseudomonas solanacearum, per quanto riguarda l'importazione di patate dall'Egitto, in applicazione del decreto 31 gennaio 1996 (REGIME F 151), concernente la protezione contro l'introduzione e la diffusione nel territorio della Repubblica italiana di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali.
TARIFFA DOGANALE COMUNE 2002
La GUCE n. L 97 del 13 aprile 2002 pubblica il Regolamento CE n. 578/2002 con cui la Commissione CE ha disposto un consistente aggiornamento del vigente Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87, concernente sia la nomenclatura tariffaria e statistica sia la tariffa doganale comune in applicazione dal 1° gennaio 2002.
In particolare, si segnala la totale sostituzione dell’ Allegato 3 del predetto Allegato I (TARIFFA C 755), per la parte concernente l’elenco delle denominazioni comuni internazionali (DCI) assegnate alle sostanze farmaceutiche dall’ Organizzazione Mondiale della Sanita’, le quali beneficiano dell’ esenzione totale dei dazi doganali. Le modifiche riguardano piu’ di cento prodotti farmaceutici, prima ripartiti su diversi capitoli della tariffa doganale comune ed ora accorpati nella voce 2937.
ACCISE
La GUCE n. L 92 del 9 aprile 2002 pubblica la Decisione n. 2002/265/CE, con cui il Consiglio UE, in deroga alle vigenti disposizioni comunitarie sull’ armonizzazione delle accise, applicate sia agli scambi con l’ estero sia negli scambi intra CEE (MERCATO UNICO 181), ha autorizzato l’ Italia ad applicare, sino al 30 giugno 2004, un' aliquota d' accisa differenziata alle miscele impiegate come carburanti, comprendenti 5 % o 25 % di "biodiesel".
BONIFICI TRANSFRONTALIERI
Con Comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2002, la Banca d’ Italia ha diramato istruzioni alle banche e agli altri enti abilitati per la predisposizione degli atti di autoregolamentazione previsti per la soluzione delle controversie in materia di bonifici transfrontalieri di importo fino a 50.000 euro, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 28 luglio 2000, n. 253 (LEGISLAZIONE D 300-77), con cui e’ stata recepita nell’ ordinamento giuridico nazionale la direttiva 97/5/CE.
ASSICURAZIONE CREDITI EXPORT
La GU n. 94 del 22 aprile 2002 pubblica il Decreto 27 marzo 2002 (LEGISLAZIONE C 39), con cui il Ministro dell’ Economia e delle Finanze ha stabilito in un miliardo di euro il limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che l' Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) e' autorizzato a concludere per l'anno finanziario 2002, relativamente alla propria attivita' di assicurazione dei crediti all'esportazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (LEGISLAZIONE C 31), concernente nuove disposizioni in materia di commercio estero.
COLLABORAZIONE INDUSTRIALE INTERNAZIONALE
Il Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2002 pubblica la Circolare 28 marzo 2002 (LEGISLAZIONE CC 82-23), con cui il Ministero delle Attivita’ Produttive ha fissato le modalita' di applicazione del Decreto 19 aprile 2001 (LEGISLAZIONE CC 81), che stabilisce criteri e procedure per la concessione dei contributi finanziari per progetti di collaborazione industriale nei Paesi dell'Europa centrorientale e del Nord Africa, ai sensi della Legge 26 febbraio 1992, n. 212 (LEGISLAZIONE CC 80).
Rispetto alla Circolare 15 maggio 2001, applicata lo scorso anno ed ora abrogata, si segnala, tra l’altro, che risulta per la prima volta inserita tra i trenta Paesi beneficiari dei contributi in questione anche la Repubblica del Tagikistan.
La rubrica è redatta
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