\ Commercio Estero \ Luglio 2002

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

 

IMPORTAZIONE PRODOTTI TESSILI

La G. U. n. L 146 del 4 giugno 2002 pubblica il Regolamento CE n. 888/2002, con cui la Commissione CE ha modificato gli Allegati I e II del Regolamento CE n. 517/94 (REGIME A 303), concernente il regime comune di importazione dei prodotti tessili originari di quei Paesi terzi che non hanno sottoscritto accordi bilaterali o altre intese commerciali con l’ Unione Europea, vale a dire i cosiddetti "Paesi non accordisti".

Novita' fondamentale: il depennamento di tutti i Paesi ad economia di Stato precedentemente inseriti nella sfera del menzionato Regolamento (esclusa la Corea del Nord), in quanto con le recenti intese bilaterali potra’ essere loro applicato il regime generale previsto dal Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253). Oltre a cio’, si segnala il reinserimento della Repubblica federale di Yugoslavia, nei confronti della quale non risultano piu' in essere le sanzioni economiche a suo tempo applicate in seguito al conflitto balcanico.

IMPORTAZIONE BANANE

Con Regolamento CE n. 891/2002 la Commissione CE ha fissato, per il periodo luglio/agosto/settembre 2002, i quantitativi indicativi e i massimali individuali che saranno applicati per il rilascio dei titoli d' importazione di banane nel quadro dei contingenti tariffari comunitari disciplinati dal Regolamento CE n. 896/2001 (REGIME B 171), concernente le modalita' di applicazione del Regolamento CEE n. 404/93 relativamente al regime comune di importazione di banane nella Comunita'. 

ESPORTAZIONE PRODOTTI "DUAL USE" 

Con Regolamento CE n. 880/2002, il Consiglio UE ha modificato il Regolamento CE n. 1334/2000 (REGIME C 153), istitutivo di un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (vale a dire ad utilizzo misto, sia civile, sia militare, quali, ad esempio, apparati per telecomunicazioni, attrezzature nucleari, materiale navale, avionico e spaziale), rivedendone, in particolare, il relativo Allegato IV, concernente gli scambi intracomunitari, per tener conto della piu' recente evoluzione degli impegni politici assunti dai quindici Stati membri oltre che della diminuita sensibilita' registratasi per taluni prodotti in termini di proliferazione (campioni di frequenza atomici, sistemi di rivelazione, sensori di direzione, sistemi di attenuazione del rumore subacqueo, prodotti della tecnologia NSG, ecc.). 

RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE 


Con Regolamento CE n. 1007/2002 (REGIME C 213), del 12 giugno 2002, la Commissione CE ha aggiornato, per quanto riguarda il settore dei cereali, l'Allegato del Regolamento CEE n. 3846/87, concernente l'elenco dei prodotti agricoli (cereali, carni, formaggi, ortofrutticoli, vini, trasformati, ecc.) beneficiari delle restituzioni all'esportazione, per tener conto di taluni problemi tecnici concernenti il codice e la designazione da attribuire alla maltodestrina in polvere, la quale viene ora definita con la nuova denominazione di "maltodestrina in forma solida bianca anche agglomerata". 

SANZIONI CONTRO I TALIBANI 

Con Posizione Comune n. 2002/402 e con Regolamento CE n. 881/2002 (REGIME App C 179), il Consiglio UE, in relazione all' evoluzione della situazione internazionale e delle corrispondenti determinazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha ridefinito il quadro delle misure restrittive nei confronti di Osama bin Laden e dei Talibani a questi legati, in sostituzione delle sanzioni contro il regime afghano a suo tempo adottate con Posizione Comune n. 1999/727 (REGIME App B 736) e con Regolamento CE n. 467/2001 (REGIME App C 174), ora abrogati. 
Tra le principali misure sanzionatorie di nuova istituzione, si segnala il divieto di forniture militari, paramilitari e ricambi, e relative assistenza e consulenza tecniche, nonche' il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie appartenenti a Osama bin Laden e a persone ed entita', gruppi e imprese a questi associate. 

UFFICI DOGANALI ABILITATI CITES 

La G. U. n. 127 del 1° giugno 2002 pubblica la Determinazione 6 maggio 2002 (REGIME F 310), con cui l' Agenzia delle Dogane del Ministero dell' Economia e delle Finanze ha stabilito il nuovo elenco degli Uffici doganali abilitati alle operazioni di importazione e di esportazione di esemplari e prodotti di flora e fauna selvatica protetti dalla Convenzione di Washington (CITES), recepita nell' ordinamento giuridico comunitario con Regolamento CE n. 338/97 (REGIME F 265). 
Tra le principali novità rispetto alle precedenti disposizioni, si segnala l'inserimento degli Uffici doganali di Termini Imerese, Ciampino, Fernetti e Gorizia, nonché, per il solo legname, l’ inserimento di Venezia/Porto Marghera e il depennamento di Salerno. 

PAGAMENTO DIFFERITO DEI DIRITTI DOGANALI 

E' stato fissato al 2,78% il saggio annuo di interesse che sara' applicato nel corso del primo semestre 2002 per il pagamento differito dei diritti doganali, ai sensi dell'articolo 79 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 (TARIFFA P 34). 
Lo ha stabilito il Ministro dell'Economia e delle Finanze con Decreto 9 maggio 2002 (applicabile dal 13 gennaio 2002) pubblicato nella G U n. 123 del 28 maggio 2002, che ha sostituito il tasso del 3,76% precedentemente applicato sulla base del Decreto 9 agosto 2001.

SOSTEGNI ALL’ INTERNAZIONALIZZAZIONE

Con Comunicato pubblicato nella G. U. n. 129 del 4 giugno 2002, il Ministero delle Attivita’ Produttive (gia’ Commercio con l’ Estero) ha reso noto che con due Decreti in data 28 marzo 2002 e 18 aprile 2002 è stato istituito presso la Societa’ per le imprese all’ estero – SIMEST SPA, il Comitato per gli interventi di sostegno finanziario all’internazionalizzazione del sistema produttivo nazionale. 
Tra i compiti del Comitato, tra l’altro, l’amministrazione dei fondi promozionali previsti dalle leggi n. 227/1977 (crediti export, pubblicata in LEGISLAZIONE C 21), n. 394/1981 (penetrazione commerciale, in LEGISLAZIONE CC 108), n. 304/1990 (promozione esportazioni, in LEGISLAZIONE CC 87), n. 100/1990 (Simest, in LEGISLAZIONE CC 75) e n. 317/1991 (sviluppo PMI, in LEGISLAZIONE CC 79).

PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI 

La G. U. n. 131 del 6 giugno 2002 pubblica il Decreto 26 aprile 2002, con cui, in relazione a quanto precedentemente disposto con decreto 14 febbraio 2001 (LEGISLAZIONE CC 28-50), il Ministro delle Attivita’ Produttive ha stabilito le procedure per la concessione, ai consorzi all’esportazione tra piccole e medie imprese, di contributi straordinari destinati a favorire la partecipazione ad "altri eventi" inseriti nel calendario ufficiale della rassegna "Italia in Giappone 2001". 
Ciascun consorzio, o societa’ consortile, potra’ beneficiare di contributi nella misura massima del 70% delle spese connesse alla partecipazione alle manifestazioni interessate, fino ad un massimo di 180.759 euro (circa 350 milioni di lire) per iniziativa e fino alla concorrenza delle risorse residuali ancora disponibili, pari ad oltre 800.000 euro (circa 1,6 miliardi di lire). 

La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA    www.commercioestero.it - edicomes@tin.it

 I riferimenti entro parentesi riportano titolo e pagina delle pubblicazioni della casa editrice, dove e’ possibile approfondire l’argomento trattato per l’acquisto delle pubblicazioni contattateci al seguente Numero Verde:  800-98.42.67 

 

www.ecomy.com

info@ecomy.com