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In anteprima, una sintesi
delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale
italiana e comunitaria.
CODICE DOGANALE COMUNITARIO
Entra in vigore il 1° luglio 2001 il Regolamento CE n. 2787/2000, con cui la Commissione CE ha approvato la nuova disciplina dei regimi di transito e dei relativi sistemi di garanzia previsti dal Regolamento CEE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845), concernente le Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario approvato con Regolamento CEE 2913/92 (MERCATO UNICO 751).
In tale contesto, si segnala che sono stati modificati ovvero integralmente riscritti oltre 120 articoli e 30 Allegati del citato Regolamento CEE n. 2454/93.
La modulistica attualmente utilizzata, peraltro, potra' essere opportunamente corretta ed impiegata fino ad esaurimento delle scorte, ma non oltre il 31 dicembre 2002.
Con Regolamento CE n. 993/2001, ugualmente in applicazione dal 1° luglio 2001, sono state introdotte ulteriori modifiche alle predette Disposizioni di applicazione del Codice doganale comunitario, al fine di integrare e aggiornare il vigente quadro normativo del sistema informatizzato di transito e sono state anche dettate nuove disposizioni in materia di deposito doganale, perfezionamento attivo e passivo, trasformazione sotto controllo doganale, ammissione temporanea, zone franche e depositi franchi. Si segnala, infine, la soppressione, l'accorpamento o la fusione di numerosi Allegati del menzionato Regolamento CE n. 2454/93 (MERCATO UNICO 845).
IMPORTAZIONE DI FILATI DALLA SIRIA
Con Regolamento CE n. 956/2001 la Commissione CE ha istituito una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di filati di cotone (Categoria 1) originari della Repubblica araba siriana, subordinandone l'immissione in libera pratica nella Comunità alla presentazione di un documento di importazione, secondo le modalita' previste dal Regolamento CE n. 517/94 (REGIME A 303), riguardante il regime comune applicabile alle importazioni di prodotti tessili originari dei cosiddetti Paesi "non accordisti".
IMPORTAZIONE DI AGLIO
Con Regolamento CE n. 1047/2001 (REGIME B 169), la Commissione CE ha istituito un nuovo regime per l'importazione di aglio nella Comunita' europea, introducendo numerose innovazioni rispetto alle norme previste dai Regolamenti CEE n. 1859/93 e CE n. 544/97, precedentemente applicati ed ora abrogati.
Tra le principali novita', si segnala l'istituzione di tre quote contingentali tariffarie trimestrali, applicabili nei confronti di Argentina, Cina e Paesi terzi e la suddivisione tra cosiddetti Titoli A e Titoli B, ferma restando la classificazione tra Operatori tradizionali e Nuovi importatori.
Disposizioni particolari, inoltre, saranno applicate per l'importazione di aglio originario dei seguenti Paesi: Libano, Iran, Emirati arabi uniti, Malaysia e Vietnam, in relazione ai quali e' anche richiesto un certificato di origine e il trasporto diretto.
IMPORTAZIONE ED ESPORTAZIONE DI SFARINATI E PASTE ALIMENTARI
La G.U. n. 117 del 22 maggio 2001 riporta il Decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, con cui sono state riviste le vigenti disposizioni sulla produzione e la commercializzazione di sfarinati e paste alimentari (REGIME B 479), applicabili sia sul piano interno sia negli scambi con l'estero.
Per quanto concerne le importazioni, risultano confermati i divieti di introduzione nel territorio nazionale di prodotti non conformi alla legislazione italiana, fatta eccezione per quelli provenienti dall'Unione Europea o da Paesi facenti parte dello Spazio Economico Europeo, purche' etichettati nel rispetto della Direttiva 79/112/CE.
Riguardo alle esportazioni, viene consentita la produzione di sfarinati e paste aventi requisiti diversi da quelli previsti per il mercato interno purche' si tratti di produzioni destinate esclusivamente ai mercati esteri (comunitari e non) e previa autorizzazione del Ministero delle politiche agricole e forestali.
ESPORTAZIONE DI BENI CULTURALI
Con Comunicazione n. 2001/C 145 la Commissione CE ha pubblicato l'elenco delle Autorita' dei singoli Stati membri abilitate al rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali, intesi come quelli appartenenti al patrimonio culturale nazionale secondo quanto stabilito dall'articolo 36 del Trattato di Roma, ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali (REGIME B 460) e, in particolare, del Regolamento CE n. 3911/92.
Per l'Italia, le relative competenze risultano ascritte agli Uffici del Ministero dei Beni Culturali ubicati nelle citta' di Bologna, Cagliari, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Pisa, Roma, Torino, Venezia e Verona.
RIDUZIONE DEBITI PVS
La G.U. n. 116 del 21 maggio 2001 pubblica il Decreto 4 aprile 2001, n. 185 (LEGISLAZIONE D 300-91), con cui il Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro degli affari esteri, ha approvato le norme di attuazione della legge 25 luglio 2000, n. 209 (LEGISLAZIONE D 300-76), concernente la riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo a piu' basso reddito e maggiormente indebitati.
In particolare, sono stati definiti criteri e modalita' per la stipula di accordi intergovernativi bilaterali con i Paesi interessati dagli interventi di annullamento, riduzione, rinegoziazione o conversione del debito estero derivante da crediti di aiuto, da crediti agevolati con elemento dono o da crediti assicurati e indennizzati dalla SACE.
COLLABORAZIONE INDUSTRIALE INTERNAZIONALE
Il Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 118 del 23 maggio 2001 pubblica la Circolare 15 maggio 2001, n. 104751, del Ministero del Commercio con l'Estero, concernente le modalita' di applicazione del Decreto 19 aprile 2001 (LEGISLAZIONE CC 81), che stabilisce criteri e modalita' per la concessione dei contributi finanziari per progetti di collaborazione industriale nei Paesi dell'Europa centrorientale e del Nord Africa, ai sensi della Legge 26 febbraio 1992, n. 212 (LEGISLAZIONE CC 80).
Si evidenzia, peraltro, che detta Circolare e' del tutto identica alla Circolare 23 marzo 2001, n. 102863 (LEGISLAZIONE CC 82-23), essendone stata rettificata, per motivi tecnici, solamente la data di emanazione.
CAMBI DELLE VALUTE
Con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del Ministero delle Finanze, pubblicato nella G.U. n. 104 del 7 maggio 2001, e' stato rettificato da "914425" a "925074" il controvalore in euro del rublo Bielorussia, indicato nel Provvedimento 1° febbraio 2001 (LEGISLAZIONE D 300-84), concernente le tabelle annuali relative all'accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 2000, ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 227.
RELAZIONI CON LA LIBERIA
Con Regolamento CE n. 1146/2001, dell'11 giugno 2001, il Consiglio UE, tenuto conto del ruolo svolto dalle autorita' liberiane nel conflitto in Sierra Leone, ha confermato la Posizione Comune n. 2001/357/PESC del 7 maggio 2001 (REGIME APP. B 746), con cui, sulla base delle corrispondenti determinazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, erano state vietate la fornitura e la vendita di armi, attrezzature repressive ed equipaggiamenti militari e paramilitari alla Liberia, ed era stato disposto, altresi', un divieto di importazione nella Comunita' per i diamanti grezzi di provenienza liberiana, indipendentemente dalla loro origine.
La rubrica è redatta
in collaborazione con Editrice
Commercio Estero - ROMA
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