\ Commercio Estero \ Giugno 2003

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

ESPORTAZIONE PRODOTTI "DUAL USE"

La GU n. 102 del 5 maggio 2003 pubblica il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 96 (REGIME C 151), con cui e' stata data piena attuazione al Regolamento CE n. 1334/2000 (REGIME C 153), istitutivo di un regime comunitario di controllo delle esportazioni di prodotti e tecnologie a duplice uso (vale a dire ad utilizzo misto, sia civile, sia militare, quali, ad esempio, apparati per telecomunicazioni, attrezzature nucleari, materiale navale, avionico e spaziale) e con il quale sono state anche dettate norme concernenti il controllo delle forniture all' estero di assistenza tecnica ai fini militari.
Tra le principali innovazioni, oltre all' abrogazione del Decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 89, precedentemente applicato, e di tutte le relative disposizioni attuative (REGIME C 138), si segnala l' assoggettamento a preventiva autorizzazione da parte del Ministero delle Attivita' Produttive dell' immissione in rete e del trasferimento via internet, via telefono o via fax, di qualsiasi progetto, disegno o software attinente a prodotti e a tecnologie "dual use",
con la sola eccezione della mera pubblicizzazione generica, a scopi commerciali, di beni duali le cui caratteristiche intrinseche non siano comunque divulgate.

PREFERENZE TARIFFARIE GENERALIZZATE 

Con Regolamenti CE n. 814/2003 e n. 815/2003 CE il Consiglio UE, tenuto conto dell' andamento congiunturale internazionale, ha approvato diverse e consistenti modifiche allo Schema pluriennale di Preferenze tariffarie Generalizzate (SPG) previsto dal Regolamento CE n. 2501/2001 (TARIFFA F 5), a suo tempo adottato dalla Comunità europea per favorire le esportazioni dei Paesi in via di sviluppo, grazie ad un trattamento tariffario privilegiato. Tra le principali innovazioni, si segnalano, in particolare:
- la revoca graduale delle preferenze tariffarie (al 50 % dal 1° novembre 2003 e al 100 % dal 1° maggio 2004) per taluni prodotti originari di: Brasile, Cina, Colombia, Costa Rica, Kuwait, Marocco, Maurizio, Messico, Thailandia e Tunisia;
- la reintroduzione, dal 1° gennaio 2003, delle preferenze concernenti vari prodotti originari di: Argentina, Brasile, Cile, Kazakistan, Messico, Malaysia, Russia e Thailandia;
- la previsione di disposizioni normative specifiche applicabili ai Paesi colpiti da gravi crisi economiche e finanziarie.

CONGELAMENTO DEI CAPITALI TALIBANI 

Con Regolamenti CE n. 742/2003 e n. 866/2003, la Commissione CE ha modificato l' Allegato I del Regolamento CE n. 881/2002 (LEGISLAZIONE D 300-102), concernente
misure restrittive nei confronti di determinate persone ed entita' associate ai talibani afghani.
In particolare, si segnala l' aggiornamento, sulla base delle più recenti determinazioni dell' apposito Comitato per le sanzioni, dell'elenco delle imprese e dei soggetti ritenuti contigui ad Osama Bin Laden, nei confronti dei quali si applica il congelamento delle risorse finanziarie detenute all' estero. 

RELAZIONI CON LA BIRMANIA 

Con Posizione Comune n. 2003/297/PESC (REGIME App. 181), il Consiglio UE, considerato il peggioramento della situazione politica nella Birmania/Myanmar per quanto concerne il rispetto dei diritti dell' uomo, ha deciso di rafforzare le misure restrittive delle relazioni economiche a suo tempo adottate con Posizione Comune n. 96/635/PESC e con Regolamento CE n. 1081/2000 (REGIME App. 170).
Le nuove disposizioni, applicabili sino al 29 aprile 2004, estendono a nuovi soggetti il congelamento dei capitali attualmente in essere ed includono nel vigente embargo sulle armi anche la formazione e l' assistenza tecnica, pur consentendo le esportazioni di taluni equipaggiamenti di tipo militare per finalita' umanitarie. 

RELAZIONI CON LA LIBERIA 

Con Posizione Comune n. 2003/365/PESC (REGIME APP. B 757g), il Consiglio UE, sulla base delle corrispondenti determinazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha prorogato sino al 7 maggio 2004 le sanzioni economiche a suo tempo istituite nei confronti della Liberia con Posizione Comune n. 2001/357/PESC (REGIME APP. B 746), concernente, in particolare, il divieto di forniture di armi, attrezzature repressive ed equipaggiamenti militari e paramilitari, oltre che il divieto di importazione nella Comunita' per
i diamanti grezzi di provenienza liberiana.
Oltre a cio', e' stato introdotto un nuovo divieto, riguardante l' importazione nella Comunita' di tronchi grezzi e di prodotti di legno in provenienza dalla Liberia stessa.

RELAZIONI CON LO ZIMBABWE E CON LA BIRMANIA 

Con Regolamenti CE n. 743/2003 e n. 744/2003 , la Commissione CE ha aggiornato, relativamente ai Paesi Bassi ed al Regno Unito, gli elenchi delle autorita' nazionali responsabili dei Regolamenti CE n. 310/2002 (LEGISLAZIONE D 300-98) e n. 1081/2000 (LEGISLAZIONE D 300-75), con cui sono state a suo tempo vietate talune relazioni economiche e con cui sono state anche congelate le disponibilità finanziarie detenute all' estero da personalita' governative locali, per quanto riguarda, rispettivamente, lo Zimbabwe e la Birmania/Myanmar.

NORMATIVA SANITARIA

La GU n. 102 del 5 maggio 2003 pubblica l' Ordinanza 7 marzo 2003 (REGIME F. 150), con cui il Ministro della Salute, tenuto conto degli aggiornamenti dell' Organizzazione Mondiale della Sanita' riportanti la situazione del colera nel mondo e l' elenco delle aree dichiarate infette, ha stabilito misure profilattiche contro il colera, da applicarsi ai viaggiatori internazionali, alle merci ed ai vettori provenienti dai Paesi terzi elencati nell' Ordinanza
stessa.  

Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di cui all' Ordinanza 31 agosto 2000, precedentemente applicata ed ora abrogata. 

PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI 

La GU n. 110 del 14 maggio 2003 pubblica il Decreto 4 aprile 2003 (LEGISLAZIONE
CC 120-32), con cui il Ministero delle Attivita' Produttive ha disposto che lo stanziamento straordinario di venti miliardi di lire, a suo tempo stabilito con Deliberazione CIPE n. 149/2000 (LEGISLAZIONE CC 120-20) per il sostegno degli investimenti delle piccole e medie imprese italiane in Jugoslavia, Albania, Bosnia e Macedonia, sia istituzionalizzato in un fondo permanente a carattere rotativo. 

Con altro Decreto 4 aprile 2003 (LEGISLAZIONE CC 120-32), il medesimo Ministero
delle Attivita' Produttive ha disposto che anche lo stanziamento di oltre sessantasei miliardi di lire di cui al Decreto 22 agosto 2002 (LEGISLAZIONE CC 120-30), concernente la partecipazione azionaria della Societa' Italiana per le Imprese all' Estero (SIMEST) in imprese costituite o da costituire in Paesi del Mediterraneo, sia anch' esso istituzionalizzato in un fondo permanente a carattere rotativo. 


La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA    www.commercioestero.it - edicomes@tin.it

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