\ Commercio Estero \ Gennaio 2003

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE

Con Regolamento CE n. 2090/2002, in vigore dal 1° gennaio 2003, la Commissione CE ha stabilito nuove procedure per l' applicazione del Regolamento CE n. 386/90, per quanto concerne i controlli fisici cui sottoporre i prodotti agricoli che beneficiano di una restituzione all' esportazione (cereali, carni, formaggi, ortofrutticoli, vini, trasformati, ecc.), elencati nell' Allegato al Regolamento CE n. 3846/87 (REGIME C 213).
Le nuove disposizioni sostituiscono quelle previste dal Regolamento CE n. 2221/95, precedentemente applicato ed ora abrogato.

QUOTE 2003 DI SOSTANZE PSICOTROPE

Con Decreto 15 novembre 2002, pubblicato nella G.U. n. 281/2002, il Ministro della Salute ha fissato le quantita' di sostanze stupefacenti e psicotrope che potranno essere fabbricate e messe in vendita, sia in Italia sia all' estero, nel corso dell' anno 2003, secondo quanto previsto dal Testo Unico delle leggi in materia di stupefacenti e sostanze psicotrope, adottato con D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (REGIME F 403). 

IMPORTAZIONE LEGNAME NORDAMERICANO

Con Decisione n. 2002/947/CE del 2 dicembre 2002, la Commissione CE ha autorizzato gli Stati membri a prevedere deroghe sino al 31 dicembre 2004 alla Direttiva 2000/29/CE, concernente misure di protezione fitosanitarie, relativamente alle importazioni di tronchi di quercia (Quercus L.) con corteccia, originari del Canada e degli USA.
Dette deroghe, da inquadrare nel Decreto 31 gennaio 1996 (REGIME F 153), riguardante misure nazionali di protezione dagli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, consentiranno l' introduzione nella Comunita' Europea di legname non decorticato, purche' nel rispetto di particolari condizioni minime.

RELAZIONI CON LA SOMALIA

Con Posizione comune n. 2002/960/PESC (REGIME App. C 182) il Consiglio UE, al fine di sostenere l' attuazione dell' accordo di Eldoret sul processo di pacificazione locale, ha vietato la fornitura di armi, munizioni, equipaggiamenti militari e paramilitari alla Somalia, inclusa qualsiasi attivita' di consulenza tecnica, assistenza finanziaria e formativa.
Risultano, tuttavia, escluse dall' embargo le forniture di attrezzature non letali utilizzate dal personale delle Nazioni Unite, dagli operatori umanitari e dai rappresentanti dei mass media.

ENTI CREDITIZI COMUNITARI

Con Comunicazione n. 2002/C 307 pubblicata nella GUCE n. C 307 del 10 dicembre 2002 (LEGISLAZIONE CC 123), la Commissione CE ha aggiornato, per la ventesima volta, l'elenco degli enti creditizi autorizzati, esistenti in tutti gli Stati membri, ai sensi dell' articolo 11 della Direttiva n. 2000/12/CE, relativa al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'accesso all' attività' creditizia ed il suo esercizio.
Per quanto concerne il nostro Paese, è stato anche precisato che la competenza in materia è ascritta alla Banca d' Italia - Vigilanza - Divisione concorrenza, costituzioni e assetti proprietari - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - tel. 06.47924604, fax 06.47924460.

ASSICURAZIONE CREDITI EXPORT

La G.U. n. 279/2002 pubblica la Deliberazione n. 71/2002 (LEGISLAZIONE C 40), con cui il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) ha approvato il piano previsionale degli impegni assicurativi cui si dovra' attenere nel corso del 2003 l' Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE), ai sensi dell'articolo 24 del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (LEGISLAZIONE C 31), concernente disposizioni in materia di commercio estero.
In tale contesto, si segnala l' istituzione di un plafond rotativo di 5.165 milioni di euro per le operazioni con garanzia sino a 24 mesi ed uno di 6.000 milioni di euro per quelle di durata superiore. 

PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI

Nella G.U. n. 279/2002 e' pubblicata la Deliberazione n. 72/2002 (LEGISLAZIONE C 66), con cui il CIPE ha approvato il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per il 2003 per quanto concerne la gestione dei fondi agevolativi, affidati alla SIMEST spa, riguardanti la legge n. 295/1973 (beneficiaria di 606 milioni di euro nel triennio 2003/2005) nonche' la legge n. 394/1981 (assegnataria di 271 milioni di euro per lo stesso periodo), concernenti, rispettivamente, il finanziamento di crediti all' esportazione e quello di programmi di penetrazione commerciale all' estero. 

IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Con Decisione n. 2002/954 CE del 3 dicembre 2002, il Consiglio UE ha prorogato sino al 31 dicembre 2003 l' operativita' della Decisione n. 2000/185 CE del 28 febbraio 2000 (M. UNICO 82-1), che aveva autorizzato taluni Stati membri ad applicare aliquote IVA ridotte su determinati servizi ad alta intensità di lavoro, ai sensi dell' art. 28, paragrafo 6 della Direttiva 77/388/CEE (M. UNICO 23), riguardante l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri in materia di imposte sulla cifra d'affari. 
Nel caso dell'Italia, si ricorda trattarsi di riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private e di servizi di assistenza domiciliare.

ACCISE

La G.U. n. 288 del 9 dicembre 2002 pubblica il Decreto 27 novembre 2002, con cui il Ministro dell' Economia e delle Finanze, secondo quanto previsto dall' articolo 3 del Testo Unico sulle accise adottato con Decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (M. UNICO 46), ha stabilito che il pagamento delle accise relative alle immissioni in libera pratica (inclusi, quindi, i prodotti di importazione) degli oli minerali ad eccezione del gas metano, debba essere effettuato, per quanto concerne il periodo dal 16 al 31 dicembre 2002, entro il 27 dicembre 2002, nella misura dell' 80 % dell' imposta dovuta dal 1° al 15 dicembre 2002.
Il relativo conguaglio, invece, dovra' essere effettuato entro il 16 gennaio 2003.


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