\ Commercio Estero \ Gennaio 2002

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

GEO-NOMENCLATURA 2002 

Entra in vigore il 1° gennaio 2002 il Regolamento CE n. 2020/2001 (REGIME A 35), con cui la Commissione CE ha adottato il nuovo elenco concernente la nomenclatura dei Paesi, sia terzi sia comunitari, da utilizzarsi nelle statistiche del commercio estero ovvero degli scambi tra i quindici Stati membri, nel corso del 2002. 

COMUNICAZIONI VALUTARIE 2002 

Con Comunicazione n. R. V. 2001/2 (LEGISLAZIONE B 107) l’ Ufficio Italiano dei Cambi ha dettato istruzioni in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti, modificando le disposizioni di base costituite dalle Istruzioni n. R. V. 1998/1 (LEGISLAZIONE B 4-7) e n. R. V. 1998/3 (LEGISLAZIONE B 34). 

In particolare, è stato stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2002, la cosiddetta "soglia di esenzione" per le segnalazioni statistiche da inoltrare all’UIC stesso ai fini di Matrice Valutaria e di Comunicazione Valutaria Statistica (CVS) è elevata a 12.500 euro, con riferimento ad ogni singola operazione oggetto di regolamento finanziario o doganale, indipendentemente dal valore del contratto globale sottostante. 

ENTI CREDITIZI COMUNITARI 

Con Comunicazione n. 2001/C 353 pubblicata nella GUCE n. C 353 del 12 dicembre 2001 (LEGISLAZIONE CC 123), la Commissione CE ha aggiornato, per la diciannovesima volta, l'elenco degli enti creditizi autorizzati, esistenti in tutti gli Stati membri, ai sensi dell' articolo 11 della Direttiva n. 2000/12/CE, relativa al coordinamento delle disposizioni riguardanti l'accesso all' attività' creditizia ed il suo esercizio. 
Per quanto concerne il nostro Paese, è stato anche precisato che la competenza in materia è ascritta alla Banca d’ Italia - Vigilanza - Divisione concorrenza, costituzioni e assetti proprietari - Via Nazionale, 91 - 00184 Roma - tel. 06.47924604, fax 06.47924460. 

RELAZIONI CON L’ AFGHANISTAN 

Con Regolamento CE n. 2373/2001 la Commissione CE ha modificato, per la quinta volta, l’ Allegato I del Regolamento CE n. 467/2001 (LEGISLAZIONE D 300-89), concernente il divieto di esportazione di talune merci e servizi, il divieto di atterraggio e sorvolo ed il congelamento delle risorse finanziarie detenute all’estero dai talibani afghani. 

In particolare, si segnala l’ inserimento dell’ "Export Promotion Bank of Afghanistan" nell’elenco dei soggetti contigui ad Osama Bin Laden colpiti dal congelamento dei capitali e si ricorda che, a livello nazionale, le disposizioni sanzionatorie per le violazioni alle restrizioni comunitarie in questione sono state adottate con Decreto-legge 28 settembre 2001, n. 353 (LEGISLAZIONE D 300-93). 

CONTRASTO FINANZIARIO AL TERRORISMO 

Con Legge 14 dicembre 2001, n. 431 (LEGISLAZIONE D 300-97) è stato convertito, con talune modifiche, il Decreto-legge 12 ottobre 2001, n. 369, concernente misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale. 
Tra le principali disposizioni, si segnala la costituzione di un organismo di coordinamento denominato "Comitato di sicurezza finanziaria", che sostituisce la "Commissione consultiva" prevista dall’articolo 32 del Testo unico valutario adottato con D.P.R. 31 marzo 1988, n. 148 (LEGISLAZIONE A 41) nonché l’istituzione di nuovi strumenti sanzionatori amministrativi per la repressione delle violazioni ai divieti di esportazione di beni e servizi e al congelamento di capitali e risorse finanziarie, stabiliti da Regolamenti comunitari anche in attuazione di Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. 

CONTROLLI VETERINARI 

Con Decisione n. 2001/812/CE, in vigore dal 13 dicembre 2001, la Commissione CE ha stabilito i nuovi requisiti tecnici (installazioni, attrezzature, procedure, condizioni di funzionamento, ecc.) per il riconoscimento dei posti di ispezione frontalieri comunitari, abilitati ai controlli veterinari sui prodotti e sugli animali importati dai Paesi terzi, iscritti nell’elenco ufficiale dei posti di ispezione frontalieri di cui alla Decisione n. 97/778/CE (REGIME F 26). 

Con Decisione n. 2001/881/CE del 7 dicembre 2001 (REGIME F 26) la Commissione CE ha approvato il nuovo elenco dei posti di ispezione frontalieri abilitati ai controlli veterinari sui prodotti e sugli animali provenienti dai Paesi terzi, in sostituzione dell’elenco previsto dalla Decisione n. 97/778/CE precedentemente applicata ed ora abrogata. 
Per l'Italia, ferme restando le città di localizzazione dei posti frontalieri, si registrano variazioni in merito all’ organizzazione dei centri di ispezione di Genova, Livorno/Pisa, Napoli, Prosecco/Fernetti, Ravenna, Roma/Fiumicino e Trieste. 

IMPORTAZIONE SIDERURGICI DALLA RUSSIA 

Con Decisione n. 2443/2001/CECA del 13 dicembre 2001, la Commissione CE, su richiesta della Federazione russa, ha autorizzato il trasferimento di alcune quote contingentali dalla categoria "Vergella" (SB2) alla categoria "Altri prodotti lunghi" (SB3), relativamente alle importazioni nella Comunità di prodotti siderurgici russi soggetti a restrizioni quantitative, secondo quanto stabilito dalla Decisione n. 2136/97/CECA (REGIME A 324). 

PROMOZIONE DELLE ESPORTAZIONI 

La G. U. n. 284 del 6 dicembre 2001 pubblica la Circolare n. S/11186 del 30 novembre 2001 (LEGISLAZIONE CC 28-47) con cui il Ministero delle Attività Produttive (già Commercio con l'Estero) ha stabilito i criteri e le modalità' che saranno adottati nel corso del 2002 per l'applicazione dell'articolo 10 della legge 29 luglio 1981, n. 394 (LEGISLAZIONE CC 10), il quale prevede la concessione di contributi finanziari annuali ai consorzi agro-alimentari e turistico-alberghieri, a fronte di attività' promozionali sui mercati esteri in favore delle esportazioni italiane e dell’ internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA    www.commercioestero.it - edicomes@tin.it

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