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In anteprima, una sintesi
delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale
italiana e comunitaria.
RIMPATRIO ATTIVITA' FINANZIARIE
Con Circolare pubblicata nella G.U. n. 12 del 16 gennaio 2003 (LEGISLAZIONE B 113), l'Ufficio Italiano dei Cambi ha fornito nuove istruzioni per l'effettuazione delle segnalazioni ai fini statistici di bilancia dei pagamenti per quanto riguarda il rimpatrio delle attivita' finanziarie detenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, in attuazione di quanto previsto dal Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 (LEGISLAZIONE D 300-107), con cui sono stati riaperti dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, i termini previsti dal Decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350, convertito, con modifiche, nella Legge 23 novembre 2001, n. 409 (LEGISLAZIONE D 300-94), concernente l' incentivazione del rientro dei capitali detenuti all'estero. Si evidenziano, peraltro, diverse modifiche, sia all' articolato della normativa di base, sia alle relative disposizioni di attuazione.
L' Agenzia delle Dogane, per sua parte, ha approvato, con Provvedimento 2 gennaio 2003 (LEGISLAZIONE D 300-108), l' apposito modello per la dichiarazione delle attività emerse.
SCAMBI INTRACOMUNITARI - INTRASTAT
Con Decreto 12 dicembre 2002, applicabile alle operazioni aventi periodi di
riferimento decorrenti dall' anno 2003, il Ministero dell' Economia e delle Finanze ha adottato disposizioni di semplificazione in materia di elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni, di cui al Decreto 27 ottobre 2000 (M. UNICO 180-231).
In particolare, sono stati modificati sia l' articolato del Decreto sia le modalita' di compilazione dei relativi modelli INTRASTAT e sono state elevate le soglie alla base della periodicita' di presentazione degli elenchi riepilogativi (da 154.937 a 200.000 euro per le dichiarazioni mensili delle cessioni e da 38.734 a 40.000 euro per le dichiarazioni trimestrali, mentre per quanto concerne gli acquisti e' stata abolita la dichiarazione trimestrale, con innalzamento di quella mensile da 103.291 a 150.000 euro).
IMPORTAZIONE PRODOTTI TESSILI
Con Regolamento CE n. 2344/2002, la Commissione CE ha introdotto diverse modifiche al Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), concernente il regime comune di importazione dei prodotti tessili originari dei Paesi terzi. Tra le innovazioni piu' importanti si evidenziano:
- l' abolizione delle restrizioni quantitative per i prodotti tessili delle categorie 1, 2, 3, 4, 6, 9, 20, 22 e 39 originari del Brasile, la cui importazione risulta ora sottoposta solamente a vigilanza;
- la sospensione del "duplice controllo" per le importazioni dei prodotti tessili delle categorie 21, 24 e 50 originari dell' Ucraina;
- la definizione dei nuovi limiti quantitativi comunitari applicabili nel 2003, relativamente ai prodotti tuttora sottoposti al regime dell' autorizzazione all'importazione;
- l' adeguamento delle categorie tessili ai nuovi codici N. C., versione 2003.
Con Regolamento CE n. 2357/2002 (REGIME A 314-3), la Commissione CE ha approvato le regole comunitarie per la gestione e la ripartizione nel 2003 dei contingenti quantitativi tessili disciplinati dal Regolamento CE n. 517/94 (REGIME A 303), applicabile ai prodotti tessili originari dei Paesi terzi cosiddetti "non accordisti" (R. f. di Yugoslavia, Corea del nord).
I contingenti in questione saranno distribuiti sulla base del principio "primo arrivato, primo servito", secondo l' ordine cronologico di presentazione delle domande di importazione, da sottoporsi al Ministero delle Attivita' Produttive - D.G. Politica Commerciale, unitamente al contratto d' acquisto dei prodotti da importare.
IMPORTAZIONE PRODOTTI SIDERURGICI
Con Regolamento CE n. 2385/2002 il Consiglio UE, in relazione al perdurare delle misure di protezione adottate dagli USA nel marzo 2002, ha prorogato sino al 31 marzo 2005 l' operativita' del Regolamento CE n. 76/2002 (REGIME A 323), concernente l' istituzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di taluni prodotti siderurgici dai Paesi terzi (inclusi i Paese Efta, See e la Turchia, tradizionalmente esclusi dalle misure di sorveglianza comunitaria). Con l' occasione, sono state esentate dall' applicazione del menzionato Regolamento CE n. 76/2002 le importazioni di peso inferiore a 500 chilogrammi.
Con Decisione n. 2002/1001/CE, il Consiglio UE ha rinnovato sino al 31 dicembre 2003 la validita' della Decisione n. 2001/933/CECA (REGIME A 324), che stabilisce l' elenco dei prodotti siderurgici originari dell' Ucraina la cui importazione e' sottoposta ad autorizzazione nei limiti di contingenti annui. Fermo restando l' elenco dei prodotti in questione, si segnala, tuttavia, la riduzione del 30 % dei limiti quantitativi per il 2003 rispetto a quelli fissati per il 2002.
IMPORTAZIONE DIAMANTI DALLA SIERRA LEONE
Con Posizione Comune n. 2002/992/PESC, il Consiglio UE ha prorogato sino al 5 giugno 2003 l' operativita' del Regolamento CE n. 1745/2000 (REGIME APP. B 741), con cui, in applicazione delle corrispondenti Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, e' stata a suo tempo vietata l' importazione, diretta o indiretta, di diamanti grezzi originari o provenienti dalla Sierra Leone, fatta eccezione per quelli scortati da un certificato di origine rilasciato dalle locali autorita' governative.
REVOCA SANZIONI CONTRO L' ANGOLA
Con Posizione Comune n. 2002/991/PESC, il Consiglio UE (REGIME APP. C 182), tenuto conto delle iniziative di pacificazione tra il Governo angolano ed il movimento UNITA, ha abrogato le Posizioni Comuni n. 97/759 e 98/425, basi giuridiche del Reg. CE n. 1705/98 (REGIME APP. C 154), relativo all' interruzione delle relazioni economiche con l' Angola.
Si ricorda che con detto Regolamento erano state vietate le forniture di prodotti petroliferi, di attrezzature minerarie, mezzi motorizzati, aeromobili e loro componenti nonche' di taluni servizi ed era stato altresi' decretato il congelamento dei capitali e delle risorse finanziarie detenute all' estero da soggetti ed entita' comunque collegati al movimento UNITA.
RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE
Con Regolamento CE n. 2319/2002 (REGIME C 213), la Commissione CE ha aggiornato, per quanto riguarda il settore dei cereali e delle carni suine, l' Allegato del Regolamento CEE n. 3846/87, concernente l' elenco dei prodotti agricoli (cereali, carni, formaggi, ortofrutticoli, vini, trasformati, ecc.) beneficiari delle restituzioni all' esportazione, per tener conto della piu' recente evoluzione della politica agricola comune nei settori interessati.
In tale contesto, e' stato anche aggiornato l' Elenco dei codici delle destinazioni per le restituzioni all' esportazione (REGIME A 41), secondo una ripartizione per aree geografiche (ACP, EFTA, PECO, NAFTA, PTOM, ecc.)
SOSPENSIONI DAZIARIE
Con Regolamento CE n. 2264/2002 il Consiglio UE, in relazione ai mutati interessi delle industrie comunitarie utilizzatrici ed alle nuove necessita' di approvvigionamento comunitario, ha integralmente modificato l' Allegato del Regolamento CE n. 1255/96 (TARIFFA O 3), riguardante l' elenco dei prodotti industriali, agricoli e della pesca cui si applica la sospensione temporanea dei dazi autonomi della Tariffa doganale comune.
Risultano inseriti nel nuovo elenco agevolativo piu' di mille prodotti (di cui oltre cento del tutto nuovi) dei seguenti capitoli tariffari: 03, 06/08, 15, 16, 20, 27/29, 32/35, 37/41, 48/50, 52, 54/56, 59, 63, 68/74, 76, 79, 81, 84, 85, 87, 90, 91 e 96.
La rubrica è redatta
in collaborazione con Editrice
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