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In anteprima, una sintesi
delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale
italiana e comunitaria.
NORMATIVA ANTIDUMPING E ANTISOVVENZIONI
Con Regolamento CE n. 1972/2002 del 5 novembre 2002, il Consiglio UE ha modificato gli articoli 2, 9 e 18 del Regolamento CE n. 384/96 (TARIFFA N 11), concernente la difesa contro le importazioni oggetto di dumping (inteso come vendita sottocosto) da parte di Paesi non membri della Comunita' europea. Tra le principali innovazioni, si evidenziano: una piu’ precisa definizione dei concetti di "parti associate", "accordi di compensazione" e "commissioni commerciali", oltre che la modifica dei criteri per la definizione di "valori" e "prezzi" riguardanti la Federazione russa, dove il processo riformatore avviato da tempo ha comportato la nascita di imprese dove prevalgono, ormai, condizioni tipiche dell'economia di mercato.
Con Regolamento CE n. 1973/2002 del 5 novembre 2002, il Consiglio UE ha modificato gli articoli 4, 6, 10 e 28 del Regolamento CE n. 2026/97 (TARIFFA N 21), concernente la difesa contro le importazioni oggetto di sovvenzioni da parte di Paesi non membri della Comunita' europea, in relazione al quale sono state aggiornate le definizioni di "mercati indicativi", in base ai quali misurare l’ entita’ dei vantaggi commerciali e sono state anche depennate le disposizioni riguardanti le cosiddette sovvenzioni non compensabili (ambiente, ricerca e sviluppo regionale).
TARIFFA DOGANALE 2003
Con Regolamento CE n. 1832/2002, la Commissione CE ha pubblicato la nuova versione, in vigore dal 1° gennaio 2003, dell'Allegato I del Regolamento CEE n. 2658/87, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune.
Tra le numerose innovazioni rispetto alla versione 2002, si evidenziano, in particolare, diversi adattamenti tariffari connessi al processo evolutivo relativo alle statistiche e alla politica commerciale comunitaria, agli accordi intervenuti nell'ambito dei negoziati multilaterali dell' "Uruguay Round", ai cambiamenti della nomenclatura di classificazione delle merci in conformità alla Raccomandazione del 25 giugno 1999 del Consiglio di Cooperazione Doganale, nonché numerose variazioni ai codici della nomenclatura combinata, N. C., su cui e' basato il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci.
L'elenco completo dei nuovi codici N.C. 2003 sarà fornito gratuitamente a chiunque ne farà richiesta all'indirizzo:
edicomes@tin.it
IMPORTAZIONE PRODOTTI TESSILI
Con Regolamento CE n. 2030/2002 e con Regolamento CE n. 2031/2002 del 15 novembre 2002, la Commissione CE, in applicazione della clausola di "flessibilità' straordinaria" richiesta dalla Repubblica di Corea e da Macao, ha autorizzato il trasferimento di quote contingentali tra categorie tessili tuttora sottoposte al regime dell' autorizzazione, ai sensi dell' articolo 7 del Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), relativo alle importazioni nella Comunita' di prodotti tessili originari dei Paesi terzi.
In particolare, e' stata autorizzata, per quanto concerne Macao, l’utilizzazione anticipata di quote contingentali relative al 2003 delle categorie tessili n. 4, 5, 6, 7, 13, 31 e 83, mentre per quanto riguarda la Corea, sono stati autorizzati sia trasferimenti dalle quote 2001, sia anticipazioni dalle quote 2003, per le categorie n. 2, 3, 4, 5, 6, 12, 28, 35 e 83.
IMPORTAZIONE FILATI DALLA SIRIA
Con Comunicato n. 845275 del 6 novembre 2002, il Ministero delle Attivita’ Produttive ha reso noto che, con Regolamento CE in corso di pubblicazione, la Commissione CE ha prorogato per un periodo di diciotto mesi l’ operativita’ del Regolamento CE n. 956/2001, con cui era stata a suo tempo istituita una vigilanza comunitaria preventiva sulle importazioni di filati di cotone (Categoria 1) originari della Repubblica araba siriana, subordinandone l'immissione in libera pratica nella Comunità alla presentazione di un documento di importazione, secondo le modalita' previste dal Regolamento CE n. 517/94 (REGIME A 303), riguardante il regime applicabile alle importazioni di prodotti tessili originari dei cosiddetti Paesi "non
accordisti".
IMPORTAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI
Con Regolamento CE n. 1918/2002, la Commissione CE, a causa di problemi tecnici riscontrati in taluni Stati membri per il recepimento di precedenti modifiche, ha istituito un nuovo modello del Certificato di controllo previsto dal Regolamento CE n. 1788/2001 (REGIME APP. B 747), concernente le importazioni dai Paesi terzi di prodotti agricoli e derrate alimentari destinati ad essere commercializzati nell'Unione Europea con l'indicazione del metodo di produzione biologico. L' utilizzazione della vecchia modulistica sara' comunque possibile, per lo smaltimento delle relative scorte, sino al 29 aprile 2003.
IMPORTAZIONE PRODOTTI DIETETICI
La GU n. 264 dell’ 11 novembre 2002 pubblica la Circolare 30 ottobre 2002, n. 7, con cui il Ministero della Salute ha stabilito i nuovi limiti di accettabilita’, al momento della verifica analitica, dei tenori nutrizionali dichiarati in etichetta per quanto riguarda gli alimenti per la prima infanzia, i prodotti dietetici, gli integratori alimentari e gli alimenti arricchiti, disciplinati dal Decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111 (REGIME B 455).
Le nuove disposizioni, che sostituiscono le Circolari Minsanita’ n. 27/1980, n. 27/1984 e n. 5/1991, si applicano sia sul piano interno, sia nei confronti di tutti i prodotti di importazione provenienti dai Paesi terzi.
IMPORTAZIONE BANANE
Con Regolamento CE n. 1996/2002 dell’ 8 novembre 2002, la Commissione CE ha fissato, nella misura del 3,67370 % per i contingenti "A/B" e del 12,67444 % per quelli "C", le percentuali di riduzione applicabili nel 2003 alle domande di assegnazione degli "operatori non tradizionali" relativamente al rilascio dei titoli di importazione di banane, nel quadro dei contingenti tariffari comunitari disciplinati dal Regolamento CE n. 896/2001 (REGIME B 171), concernente il regime comune di importazione di banane nella
Comunita'.
FINANZIAMENTO CREDITI EXPORT
Con Circolare n. 8/2002 del 6 novembre 2002 (LEGISLAZIONE C 71), la Societa’ per le Imprese all’Estero, SIMEST SPA, istituita con legge 24 aprile 1990, n. 100 (LEGISLAZIONE C 61), ha divulgato le nuove condizioni relative ai margini congrui (calcolati in percentuale annua e strutturati a seconda del rischio paese e della durata delle operazioni commerciali), da utilizzare per il calcolo del contributo, per le operazioni di sconto a tasso fisso da praticarsi al credito agevolato all’esportazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 143/98 (LEGISLAZIONE C 31).
ORO DA INVESTIMENTO
Con Comunicazione n. 2002/C 279, la Commissione CE ha pubblicato l’elenco, valido per l’anno 2003 e strutturato per Paesi di emissione, delle monete d’oro che rispondono ai criteri dell’articolo 26 ter della Direttiva n. 77/388/CEE (TARIFFA H 52-1), concernente il regime particolare ai fini IVA applicabile all’oro da investimento, e che, pertanto, potranno essere acquistate in esenzione dall’ IVA per tutto il 2003.
Per quanto concerne l’Italia, sono state inserite le monete d’oro da 10, 20, 40, 80 e 100 lire.
La rubrica è redatta
in collaborazione con Editrice
Commercio Estero - ROMA
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