\ Commercio Estero \ Aprile 2003

 

In anteprima, una sintesi delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale italiana e comunitaria.

IMPORTAZIONI DALLA R. P. CINESE

Con Regolamento CE n. 427/2003 del 3 marzo 2003 (REGIME A 63), il Consiglio UE, vista la recente adesione della Cina all' Organizzazione Mondiale del Commercio, ha profondamente innovato il Regolamento CE n. 519/94 (REGIME A 22), concernente il regime comune di importazione dai cosiddetti Paesi terzi in via di transizione verso l' economia di mercato.
In tale contesto, e' stato abrogato l' Allegato III del Regolamento CE n. 519/94, riguardante la vigilanza sulle importazioni di taluni prodotti (sostanze chimiche, articoli pirotecnici, calzature, giocattoli, stoviglie, ecc., che risultano, ora, di libera importazione) ed e' stato approvato un programma per l' eliminazione, entro il 31 dicembre 2004, dei contingenti quantitativi relativi alle merci tuttora sottoposte a restrizioni (calzature, oggetti di porcellana e di ceramica).
Oltre a cio', con Regolamento CE n. 428/2003 tutti gli importatori titolari di licenze di importazione per il 2002 sono stati autorizzati ad importare dal 10,25 % al 32,25 % in piu' dei quantitativi indicati nelle licenze stesse, mentre per il 2003 sono stati disposti incrementi in misura variabile dal 21,28 % al 52,09 %.

IMPORTAZIONI DI CARBON FOSSILE

Con Regolamento CE n. 405/2003 (REGIME App. B 754), il Consiglio U E, tenuto conto delle necessita' di sicurezza dell' approvvigionamento energetico comunitario e considerato che il Trattato CECA, che disciplinava la materia, e' scaduto nel luglio del 2002, ha istituito un nuovo sistema di controllo comunitario delle importazioni dai Paesi terzi di carbon fossile destinato alla produzione di energia elettrica ovvero utilizzato nell' industria siderurgica.
Le nuove disposizioni si applicheranno con decorrenza retroattivamente fissata al 24 luglio 2002, data di scadenza della normativa CECA, e sino al 31 dicembre 2010.

RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE

Con Regolamento CE n. 444/2003 dell' 11 marzo 2003, la Commissione CE ha approvato diverse e sostanziali modifiche al Regolamento CEE n. 565/80 (REGIME B 152) e al Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME B 129), per quanto riguarda il pagamento anticipato delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli.
Tra le principali innovazioni, in vigore dal 1° ottobre 2003, si segnala: l' abolizione delle disposizioni che consentivano di applicare al prefinanziamento i tassi forfettari di rendimento; la definizione di una percentuale minima obbligatoria di controlli fisici da eseguire sui prodotti posti sotto il regime di prefinanziamento all' atto dell' accettazione della dichiarazione di pagamento; la modifica delle norme concernenti il periodo durante il quale i prodotti di base possono rimanere sotto il controllo doganale in vista della loro trasformazione ed il periodo durante il quale i prodotti possono rimanere in regime di deposito doganale o di zona franca.

PRODOTTI CHIMICI PERICOLOSI

La Gazzetta Ufficiale dell' Unione Europea n. L 63 del 6 marzo 2003 pubblica il Regolamento CE n. 304/2003 (REGIME F 455), con cui il Parlamento europeo ed il Consiglio UE, al fine di dare piena attuazione alla Convenzione di Rotterdam dell' 11 settembre 1998, concernente la cosiddetta procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale, ha approvato nuove norme sull' importazione ed esportazione di prodotti chimici pericolosi, la cui commercializzazione è vietata o soggetta a rigorose restrizioni nella Comunità Europea, a causa dei loro effetti sulla salute umana e sull' ambiente.
Le nuove disposizioni sostituiscono quelle di cui al Regolamento CEE n.
2455/92, precedentemente applicato ed ora abrogato, unitamente ai relativi Allegati.

NORMATIVA FITOSANITARIA

La Gazzetta Ufficiale n. 61 del 14 marzo 2003 pubblica il Decreto 12 febbraio 2003, con cui il Ministro delle Politiche Agricole e Forestali, tenuto conto del fatto che la Regione siciliana ha comunicato di essere in grado di garantire i necessari controlli, ha modificato l' Allegato VIII del Decreto 31 Gennaio 1996 (REGIME F 151), concernente misure di protezione fitosanitaria contro gli organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali, inserendo la Dogana portuale di Augusta tra i punti di entrata abilitati alle importazioni di vegetali e prodotti vegetali provenienti dai Paesi terzi.

RIMPATRIO ATTIVITA' FINANZIARIE

Con Disposizione 3 marzo 2003 (LEGISLAZIONE D 300-112), l' Agenzia delle Entrate del Ministero dell' Economia ha approvato il nuovo modello di dichiarazione per il rimpatrio delle attivita' finanziarie detenute all'estero da soggetti fiscalmente residenti in Italia, in attuazione del Decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modifiche, nella Legge 21 febbraio 2003, n. 27 (LEGISLAZIONE D 300-107), con cui sono stati riaperti dal 1° gennaio 2003 al 30 giugno 2003, i termini previsti dal Legge 23 novembre 2001, n. 409 (LEGISLAZIONE D 300-94), concernente l' incentivazione del rientro dei capitali detenuti all'estero. 
Sul medesimo argomento, anche l'Ufficio Italiano dei Cambi, con Circolare n. 20058 del 25 febbraio 2003 (LEGISLAZIONE B 113), ha diramato nuove istruzioni sulle modalita' di effettuazione delle segnalazioni ai fini statistici di bilancia dei pagamenti dei capitali rientrati.

CAMBI DELLE VALUTE ESTERE

La Gazzetta Ufficiale n. 52 del 4 marzo 2003 riporta il testo del Provvedimento 25 febbraio 2003 (LEGISLAZIONE D 300-113), con cui l'Agenzia delle Entrate del Ministero dell' Economia e delle Finanze ha disposto la pubblicazione delle tabelle annuali relative all'accertamento del cambio delle valute estere per l'anno 2002, ai sensi della legge 4 agosto 1990, n. 227, concernente la rilevazione ai fini fiscali dei trasferimenti da e per l'estero di denaro, titoli e valori.

ASSICURAZIONE CREDITI EXPORT

La Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2003 pubblica il Decreto 24 febbraio 2002 (LEGISLAZIONE C 39), con cui il Ministro dell' Economia e delle Finanze ha stabilito in due miliardi di euro di valore nominale il limite massimo delle transazioni o cessioni di crediti che l' Istituto per i Servizi Assicurativi del Commercio Estero (SACE) e' autorizzato a concludere per l'anno finanziario 2003, relativamente alla propria attivita' di assicurazione dei crediti all'esportazione, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, del Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (LEGISLAZIONE C 31), concernente nuove disposizioni in materia di commercio estero.

FINANZIAMENTO CREDITI EXPORT

Con Circolare n. 2/2003 dell' 8 marzo 2003 (LEGISLAZIONE C 71), la Societa' per le Imprese all'Estero, SIMEST SPA, istituita con legge 24 aprile 1990, n. 100 (LEGISLAZIONE C 61), ha divulgato le nuove condizioni relative ai margini congrui (calcolati in percentuale annua e strutturati a seconda del rischio paese e della durata delle operazioni commerciali), da utilizzare per il calcolo del contributo, per le operazioni di sconto a tasso fisso da praticarsi al credito agevolato all'esportazione, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 143/98 (LEGISLAZIONE C 31). 


La rubrica è redatta  in collaborazione con Editrice Commercio Estero - ROMA    www.commercioestero.it - edicomes@tin.it

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