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In anteprima, una sintesi
delle più recenti novità riguardanti la normativa commerciale
italiana e comunitaria.
RESTITUZIONI ALL' ESPORTAZIONE
Con Regolamento CE n. 1253 dell' 11 luglio 2002, la Commissione CE ha apportato importanti e sostanziali modifiche al Regolamento CE n. 800/1999 (REGIME B 129), concernente le modalita' di pagamento delle restituzioni all' esportazione per i prodotti agricoli.
Tra le principali innovazioni, in vigore dal prossimo 1° gennaio 2003, si evidenziano:
- l' approvazione di norme comuni per il rilascio degli attestati di scarico da parte dei servizi ufficiali degli Stati membri stabiliti nei Paesi terzi;
- la definizione di requisiti giuridicamente vincolanti per il riconoscimento ufficiale delle societa' internazionali specializzate in materia di controlli e sorveglianza;
- l' aumento degli importi delle restituzioni all' esportazione in relazione ai quali non e' richiesta una prova di importazione;
- la fissazione di una soglia di 100 euro al di sotto della quale gli Stati membri possono rifiutare il pagamento delle restituzioni.
CONTINGENTI R. P. CINESE
Con Regolamento CE n. 1242/2002 la Commissione CE ha fissato le procedure per la ridistribuzione delle quote non utilizzate dei contingenti quantitativi dell'anno 2001, relativamente a taluni prodotti (calzature, stoviglie, vasellame), originari della R. p. cinese, la cui importazione nella Comunita' e' tuttora sottoposta a restrizioni quantitative sulla base del Regolamento CE n. 520/94 (REGIME A 43).
In particolare, sono stati stabiliti i coefficienti di riduzione delle domande di ridistribuzione a suo tempo presentate dagli operatori interessati, ripartiti per prodotto e suddivisi tra importatori tradizionali e non tradizionali.
RELAZIONI CON LO ZIMBABWE
Con Regolamento CE n. 1224/2002 la Commissione CE ha modificato l’ elenco delle autorita’ competenti dell’ Austria, del Belgio e del Regno Unito, abilitate all’ applicazione del Regolamento CE n. 310/2002 (REGIME APP.C 177), concernente misure restrittive nei confronti dello Zimbabwe.
Con tale provvedimento, applicabile salvo proroghe sino al 20 febbraio 2003, il Consiglio UE, visto il persistere delle gravi violazioni dei diritti umani e delle liberta’ fondamentali perpetrate dal governo dello Zimbabwe, aveva vietato le esportazioni, dirette o indirette, di materiali e attrezzature utilizzabili per la repressione interna disponendo, altresì, il divieto di consulenze e assistenza connesse ad attivita’ militari e stabilito, infine, il congelamento dei capitali detenuti all'estero dalle personalità governative locali e da persone fisiche o giuridiche ad esse collegate.
RELAZIONI CON LA LIBERIA
Con Posizione Comune n. 2002/457/PESC (REGIME APP. B 751) il Consiglio UE, sulla base delle corrispondenti determinazioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, ha prorogato le sanzioni economiche tuttora in essere nei confronti della Liberia e, in particolare, il divieto di forniture di armi, attrezzature repressive ed equipaggiamenti militari e paramilitari, oltre che il divieto di importazione nella Comunita' per i diamanti grezzi di provenienza liberiana, quale ne sia l’ origine.
Dette restrizioni saranno applicate sino al 7 maggio 2003, salvo ulteriori variazioni in conformita' delle future risoluzioni ONU.
IMPORTAZIONE PRODOTTI TESSILI
Con Regolamento CE n. 1057/2002 la Commissione CE ha disposto l’ apertura di contingenti quantitativi straordinari per l’ importazione di prodotti tessili originari di taluni Paesi terzi partecipanti a fiere commerciali organizzate nella Comunita’ Europea, in aggiunta alle quote annuali previste dal Regolamento CEE n. 3030/93 (REGIME A 253), concernente il regime comune di importazione dei prodotti tessili.
In particolare, si segnala l’ approvazione di contingenti quantitativi supplementari di prodotti tessili originari di: Bielorussia, India, Indonesia, Malaysia, Pakistan e Vietnam, in occasione delle fiere commerciali che si terranno nella Comunita’ nel novembre 2002.
IMPORTAZIONE SIDERURGICI DALLA REPUBBLICA SLOVACCA
Con Regolamento CE n. 1093/2002 il Consiglio UE ha prorogato sino a tutto il 31 dicembre 2002 (ma con operativita’ retroattivamente fissata a partire dal 1° gennaio 2002) la validita' del Regolamento CE n. 85/98 (REGIME A 326), relativo all' istituzione di una vigilanza comunitaria sulle importazioni di prodotti siderurgici (nastri larghi e nastri decapati, bandelle, nastri e lamiere laminati a freddo, nastri laminati, lamiere e nastri zincati, banda stagnata, lamiere e nastri di acciaio, ecc.) originari della Repubblica Slovacca, tramite il cosiddetto sistema del "duplice controllo" senza limiti quantitativi.
IMPORTAZIONE PRODOTTI BIOLOGICI
Con Regolamento CE n. 1113/2002, la Commissione CE, a causa di problemi tecnici riscontrati in taluni Stati membri, ha posticipato dal 1° luglio 2002 al 1° novembre 2002 la data di entrata in vigore del nuovo certificato di controllo obbligatoriamente previsto dal Regolamento CE n. 1788/2001 (REGIME APP. B 747) per le importazioni dai Paesi terzi di prodotti agricoli e derrate alimentari destinati ad essere commercializzati nell'Unione Europea con l'indicazione del metodo di produzione biologico.
Oltre a cio', con Regolamento CE n. 1162/2002, la stessa Commissione CE ha incluso la Nuova Zelanda nell' elenco dei Paesi in relazione ai quali le regole che disciplinano la produzione e l' ispezione dei prodotti biologici sono definite in regime di equivalenza rispetto a quelle comunitarie.
SOSPENSIONI DAZIARIE
Con Regolamento CE n. 1120/2002 il Consiglio UE, in relazione ai mutati interessi delle industrie comunitarie utilizzatrici ed alle nuove necessità di approvvigionamento comunitario, ha considerevolmente modificato l' Allegato del Regolamento CE n. 1255/96 (TARIFFA O 3), riguardante l'elenco dei prodotti industriali, agricoli e della pesca cui si applica la sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune.
Risultano inseriti nel nuovo elenco agevolativo più di cento prodotti dei seguenti capitoli tariffari: 03, 08, 15, 16, 19, 20, 28, 29, 32, 38/40, 48, 54/56, 70, 74, 76, 84, 85, 90 e 96 e ne sono stati, invece, depennati circa trenta dei capitoli 03, 15 e 16.
Oltre a cio’, con Regolamento CE n. 1146/2002, le sospensioni daziarie gia' previste per il settore aeronautico dal Regolamento CE n. 3050/95 (TARIFFA O 7) sono state estese ai simulatori di volo ad uso civile, mentre con Regolamento CE n. 1147/2002 il Consiglio UE ha ugualmente sospeso i dazi autonomi della tariffa doganale applicabili alle componenti degli aeromobili civili per le quali una parte autorizzata delle autorita' aeronautiche della Comunita' o di un Paese terzo abbiano rilasciato un certificato di idoneita' alla navigazione aerea.
La rubrica è redatta
in collaborazione con Editrice
Commercio Estero - ROMA
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